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F.A.Q. – Tutte le Domande e le Risposte

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Tutte le Domande e le Risposte che cerchi

Misure di contenimento in Italia2020-03-29T05:16:53+00:00

1. Quali sono le misure previste in Italia?

lI Governo ha emanato con il Dpcm 22 marzo 2020  nuove ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restano aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. 

Le disposizioni producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Le stesse disposizioni si applicano, cumulativamente a quelle del Dpcm  11 marzo nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Tra le nuove misure adottata anche l’ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

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2. Quali negozi e servizi sono aperti?

Le disposizioni del Dpcm 11 marzo 2020, prevedono ulteriori misure restrittive su tutto il territorio nazionale per contrastare l’emergenza coronavirus. Il termine delle misure restrittive, fissato per il 25 marzo, è stato prorogato al 3 aprile dal nuovo Dpcm 22 marzo 2020.

Il Dpcm 11 marzo 2020 sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di prima necessità.

Ecco l’elenco degli esercizi aperti:

Attività commerciali al dettaglio
  • Ipermercati 
  • Supermercati 
  • Discount di alimentari 
  • Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari 
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni, elettronica  di
  • consumo audio e video, elettrodomestici 
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati  
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  
  • Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico 
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
  • Farmacie 
  • Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica 
  • Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati 
  • Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale 
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento 
  • Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini 
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet 
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione 
  • Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono 
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 
 
Servizi alla persona 
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali 
  • Altre lavanderie, tintorie 
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
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3. Cosa si raccomanda a tutti i cittadini italiani?

Tutta l’Italia è diventata zona protetta con il dpcm sottoscritto la sera del 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, che ha esteso le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus a tutto il territorio nazionale. Il nuovo provvedimento entra in vigore a partire dal 10 marzo e avrà efficacia fino al 3 aprile. Tra le principali novità: limita gli spostamenti delle persone, blocca le manifestazioni sportive, sospende in tutto il Paese l’attività didattica nelle scuole e nelle università fino al 3 aprile. 

Con la nuova ordinanza 22 marzo 2020 emanata dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno, dal 22 marzo è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

A tutti i cittadini è richiesto di:

  • uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del Ministro dell’Interno ai Prefetti e scarica il modulo di autocertificazione
  • evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
  • ai soggetti con sintomatologia  da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta
  • le persone per le quali il Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario devono:
    1. mantenere lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione
    2. divieto di contatti sociali
    3. divieto di spostamenti e viaggi
    4. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
  • in questa situazione l’operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale e, se necessaria certificazione ai fini INPS per assenza da lavoro, rilascia una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro e al medico in cui dichiara che, per motivi di sanità pubblica, la persona è posta in quarantena, specificando data di inizio e fine.
  • in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
    2. indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della sorveglianza sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
    3. rimanere nella propria stanza con la porta chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
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Rispetta inoltre queste semplici raccomandazioni per la prevenzione.

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Modulo autocertificazione spostamenti del Viminale

4. Cosa bisogna fare al termine dell’isolamento fiduciario per rientrare al lavoro?

Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento. Non sono necessarie certificazioni aggiuntive.
Può essere effettuata una valutazione da parte del medico competente qualora il datore di lavoro lo ritenesse opportuno.

5. A chi rivolgersi?

In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale.

Per approndire: 

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6. Dove posso trovare informazioni sulle misure previste per le persone con disabilità?

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, pubblica aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sul sito:
Oltre alle risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie, sul sito è possibile trovare anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile.
 
I bollettini del Dipartimento di Protezione Civile sono disponibili, anche in versione LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul canale YouTube del Dipartimento.  Gli estratti dei bollettini sono disponibili, in forma scritta, sul sito del Dipartimento.  
 
Consulta:

7. Con le misure restrittive nazionali vengono sospese le attività dei centri anti-violenza per le donne?No. Le donne vittima di violenza e stalking non devono sentirsi sole e possono chiamare per aiuto e assistenza il numero gratuito 1522, attivo 24 h su 24. Inoltre gli episodi di violenza determinano una situazione di “necessità” che autorizza lo spostamento delle donne per raggiungere il centro antiviolenza, come previsto dal decreto dell’11 marzo.8. È possibile ricevere la ricetta del proprio medico curante via mail o con messaggio sul cellulare?

Sì. Con l’Ordinanza del 19 Marzo 2020 è consentito ottenere dal proprio medico curante il “Numero di Ricetta Elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente il promemoria cartaceo. Si tratta di un’ulteriore misura per limitare la circolazione dei cittadini e arrestare i contagi da nuovo coronavirus. Il medico può:

  • trasmettere il promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o elettronica ordinaria (PEO);
  • comunicare il Numero di Ricetta Elettronica tramite comunicazione telefonica o SMS o applicazioni che consentano lo scambio di messaggi e immagini.
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Il farmacista, una volta acquisito il Numero di Ricetta Elettronica e il codice fiscale riportato sulla Tessera Sanitaria dell’assistito, provvede all’erogazione del farmaco richiesto.

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9. È possibile uscire per andare al parco o partire per la seconda casa utilizzata per le vacanze?

No. Secondo l’Ordinanza emessa il 20 Marzo e valida fino al 25 Marzo è vietato andare ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici e svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. E’ però permesso praticare attività fisica in prossimità della propria abitazione rispettando la distanza di un metro dalle altre persone.

Nei giorni festivi, prefestivi, e in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato spostarsi di casa (anche per andare verso una seconda casa utilizzata per vacanza).

10. Posso uscire con la bicicletta?

L’utilizzo della bicicletta, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, è soggetto alle misure restrittive del DPCM del 9 Marzo definito #Iorestoacasa. Tale provvedimento limita gli spostamenti delle persone in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In caso di eventuali controlli dovrà essere fornita autocertificazione.

Non è giustificato l’utilizzo del mezzo per lo svolgimento di attività motoria o per allenamento, oltre i confini del proprio territorio di domicilio, abitazione o residenza.

In caso di sportivi, professionisti o non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, sono utilizzabili gli impianti sportivi a porte chiuse  per le sedute di allenamento. È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

11. Quali misure restrittive sono applicate agli Autogrill e agli altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali?

Con l’Ordinanza del 20 Marzo vengono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Rimangono aperti quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi fuori dei locali, e quelli negli ospedali e negli aeroporti, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

12. Cosa devo fare in caso di spostamento da Regione a Regione all’interno del territorio nazionale?

E’ necessaria:
  • l’auto segnalazione presso il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta
  • la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni senza ulteriori spostamenti o viaggi, rimanendo raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
In caso di comparsa di sintomi, avvisa l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o, in caso di emergenza, il 112.

 

Virus e malattia2020-03-29T05:28:44+00:00

1. Che cos’è un Coronavirus?

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta– e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo:

  • Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
  • altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

2. Che cos’è un nuovo Coronavirus?

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

3. Cosa è il SARS-Cov-2?

Il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

4. Cosa è la COVID-19?

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

5. Il nuovo Coronavirus è lo stesso della SARS?

No. il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria ora denominata COVID-19, è strettamente correlato al SARS-CoV e si classifica geneticamente all’interno del sottogenere Betacoronavirus Sarbecovirus.

6. Perché è comparso il nuovo coronavirus? (FONTE: ISS)La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spill over o salto di specie) e si pensa che possa essere alla base anche dell’origine del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Al momento la comunità scientifica sta cercando di identificare la fonte dell’infezione.7. Dove posso trovare altre informazioni sul nuovo Coronavirus?

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

Le Regioni hanno attivato numeri verdi locali per rispondere alle numerose richieste di cittadini.

Le informazioni utili per le Istituzioni scolastiche, le Università, le Istituzioni dell’Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica sul Coronavirus puoi trovarle nella pagina dedicata del Ministero dell’Università e Ricerca e del Ministero dell’Istruzione.

I dati sull’andamento dell’epidemia sono pubblicati nelle pagine dedicate Situazione in Italia  e Situazione nel mondo del sito del Ministero.

Chi viaggia all’estero può trovare utili informazioni nel sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri

Altre informazioni sul sito Epicentro dell’Istituto superiore di sanità – Epicentro.

 

 

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Sintomi2020-03-29T05:29:01+00:00

1. Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

2. Quanto è pericoloso il nuovo virus?

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero.

3. Quali sono le persone più a rischio di presentare forme gravi di malattia?

Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.

4. Quali sono le raccomandazioni per le persone più a rischio?

Il DPCM dell’8 marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o più patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Qualora per motivi di necessità si sia costretti ad uscire dalla propria abitazione portare con sè il modulo di autodichiarazione per gli spostamenti del Viminale.

Scarica:

Modulo autodichiarazione spostamenti del Viminale

5. Quanto dura il periodo di incubazione?

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

 

 

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Modalità di trasmissione2020-03-29T05:31:53+00:00

1. I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?

Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso probabile o confermato.

2. Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

  • la saliva, tossendo e starnutendo
  • contatti diretti personali
  • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

3. Quale è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

4. Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?

Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.

5. L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi (asintomatico)? (Fonte: ISS)

La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

6. Chi è più a rischio di contrarre l’infezione?

Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus oppure persone che rispondono ai criteri di contatto stretto con un caso confermato o probabile di COVID-19.

Le aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus sono quelle in cui è presente la trasmissione locale di SARS-CoV-2, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste vanno differenziate dalle aree nelle quali sono presenti solo casi importati.

7. Gli operatori sanitari sono a rischio a causa di un nuovo Coronavirus?

Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in contatto con i pazienti più spesso di quanto non faccia la popolazione generale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che gli operatori sanitari applichino adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie, in particolare.

8. Quando si può dichiarare guarito un caso confermato di COVID-19?

Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da Covid-19 (febbre, rinite, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, polmonite) e che risulta negativo in due tamponi consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. 

 

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Superfici e Igiene2020-03-29T05:31:57+00:00

1. Come si diffonde il nuovo Coronavirus?

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

2. Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

3. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio.
L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’0,5% (candeggina).
Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). (Fonte: ISS)

4. E’ necessario una pulizia delle strade con disinfettanti (es. ipoclorito)?

Non ci sono evidenze che le superfici calpestabili siano coinvolte nella trasmissione del virus. Inoltre l’uso di ipoclorito potrebbe portare ad un aumento di sostanze pericolose nell’ambiente. Resta consigliata l’ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali.

5. È sicuro ricevere pacchi dai Paesi in cui sono presenti casi di COVID-19?

Sì. L’OMS ha dichiarato che la probabilità che una persona infetta contamini le merci è bassa e che anche il rischio di contrarre il nuovo virus da un pacco che è stato esposto a condizioni e temperature diverse è basso.

 

 

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Approfondimento contagi da superfici – 17.032020-03-23T07:30:33+00:00

Covid-19, virus vive nella saliva: limitati i contagi da superfici

Fonte: Ministero della Salute

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso. In base a informazioni preliminari il virus potrebbe sopravvivere alcune ore sulle superfici ma gli studi sono ancora in corso. “È assolutamente possibile che le goccioline di saliva cadendo su alcune superfici dei nostri ambienti familiari piuttosto che lavorativi per un po’ di tempo possano avere al loro interno delle cellule che albergano il virus – ha dichiarato ieri il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, durante la conferenza stampa in Protezione civile -. È per questo che abbiamo chiaramente raccomandato nel decalogo del ministero della salute l’importanza di lavarsi frequentemente le mani e usare soluzioni detergenti adeguate per rimuovere questa possibile sorgente di infezione”. Ma “questa modalità di contagio è assolutamente marginale rispetto al contagio interumano” ha sottolineato. “Non introdurre in casa abiti o scarpe” utilizzate all’esterno è perciò ritenuta da Locatelli una “posizione estrema”, che al momento non viene raccomandata.

Come evitare il contagio di nuovo coronavirus?

Innanzitutto restando a casa e spostandoti solo per motivi di lavoro, salute o per fare la spesa. Lavati le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Evita assolutamente le strette di mano e gli abbracci. Evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza di almeno un metro dagli altri.

Come tenere pulite le superfici?

L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore).


Tutte le Domande e le Risposte del Ministero della salute

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Animali2020-03-29T07:00:23+00:00

1. Le persone possono contrarre l’infezione da nuovo Coronavirus dagli animali?

Indagini dettagliate hanno scoperto che, in Cina nel 2002, SARS-CoV è stato trasmesso dagli zibetti agli esseri umani e, in Arabia Saudita nel 2012, MERS-CoV dai dromedari agli esseri umani. Numerosi coronavirus noti circolano in animali che non hanno ancora infettato esseri umani. Man mano che la sorveglianza migliora in tutto il mondo, è probabile che vengano identificati più Coronavirus.

La fonte animale del nuovo Coronavirus non è stata ancora identificata. Si ipotizza che i primi casi umani in Cina siano derivati da una fonte animale.

2. Posso contrarre l’infezione dal mio animale da compagnia?

No, al momento non vi è alcuna evidenza scientifica che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano diffonderla.

Si raccomanda di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto con gli animali.

3. Sono possibili importazioni di animali o di prodotti di origine animale dalla Cina?

A causa della presenza di alcune malattie degli animali contagiose in Cina, solo pochi animali vivi e prodotti animali non trasformati sono autorizzati per l’importazione nell’Unione europea dalla Cina.

Non vi è alcuna prova che uno qualsiasi degli animali, o dei prodotti di origine animale, autorizzati all’entrata nell’Unione europea rappresenti un rischio per la salute dei cittadini dell’UE a causa della presenza di SARS-CoV-2 in Cina.

4. È possibile importare prodotti alimentari dalla Cina?

Come per le importazioni di animali e prodotti di origine animale, a causa della situazione sanitaria degli animali in Cina, solo pochi prodotti alimentari di origine animale sono autorizzati per l’importazione nell’UE dalla Cina, a condizione che soddisfino rigorosi requisiti sanitari e siano stati sottoposti a controlli.

Per gli stessi motivi, i viaggiatori che entrano nel territorio doganale dell’UE non sono autorizzati a trasportare nel bagaglio carne, prodotti a base di carne, latte o prodotti lattiero-caseari.


Tutte le F.a.q. del Ministero della Salute

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Prevenzione e Trattamento2020-03-29T05:33:30+00:00

1. Esiste un vaccino per un nuovo Coronavirus?

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No, essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i tempi possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi).

2. Sono protetto da COVID-19 se quest’anno ho fatto il vaccino antinfluenzale?

L’influenza e il virus che causa COVID-19 sono due virus diversi e il vaccino contro l’influenza stagionale non protegge da COVID-19.
La vaccinazione anti-influenzale è fortemente raccomandata perché rende la diagnosi differenziale (cioè la distinzione tra le due infezioni), più facile e più rapida, portando più precocemente all’isolamento di eventuali casi di coronavirus. 

3. Cosa posso fare per proteggermi?

Mantieniti informato sulla diffusione della pandemia, disponibile sul sito dell’OMS e sul sito del ministero e adotta le seguenti misure di protezione personale:

  • restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità (vedi misure di contenimento)
  • lavarsi spesso le mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 
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Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19:

  • rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.

Vedi anche la sezione Viaggi.

4. Il virus si tramette per via alimentare?

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti.

È sicuro bere l’acqua del rubinetto, infatti le pratiche di depurazione sono efficaci nell’abbattimento dei virus, insieme a condizioni ambientali che compromettono la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati) ed alla fase finale di disinfezione. (Fonte: ISS)

5. Devo indossare una mascherina per proteggermi?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus.

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Infatti, è possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.
Non è consigliato l’uso di maschere fatte in casa o di stoffa (ad esempio sciarpe, bandane, maschere di garza o di cotone), queste infatti non sono dispositivi di protezione e la loro capacità protettiva non è nota.

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6. Come devo mettere e togliere la mascherina?

Ecco come fare:

  • prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
  • copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto
  • evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
  • quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mono-uso
  • togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani.

7. Esiste un trattamento per un nuovo Coronavirus?

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

8. Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus?

No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni batteriche.

9. La terapia anti-ipertensiva con ACE inibitori o sartani o quella con anti infiammatori non steroidei (es. ibuprofene) peggiora la malattia COVID-19?Non esistono evidenze scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’impiego d’ibuprofene o farmaci anti-ipertensivi e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. Pertanto, in base alle conoscenze attuali, si raccomanda di non modificare le terapie in atto.

 

Diagnosi2020-03-29T05:33:41+00:00

1. È necessario eseguire il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici?

No, secondo le indicazioni del Consiglio Superiore della Sanità, sulla base delle evidenze scientifiche finora disponibili, non è raccomandata l’esecuzione del tampone ai casi asintomatici.

2. Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri campioni biologici, permette di sapere se si è contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?

No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS. In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

3. Quando è necessario effettuare il tampone per la ricerca del SARS-CoV-2?

L’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020, tra cui: il contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico.

 

 

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Viaggi e ritorno in Italia2020-03-29T05:34:12+00:00

1. Cosa è raccomandato ai viaggiatori?

In base al DPCM del 9 marzo 2020 non sono consentiti i viaggi all’estero od in Italia per turismo, ma solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti spostamenti per raggiungere il proprio domicilio.

Gli spostamenti dall’Italia verso l’estero, ai soli fini di turismo, sono da evitare: se hai prenotato un viaggio e devi partire in questo periodo, ricorda che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non interviene sul significato che ciascun tour-operator attribuisce alle informazioni riportate sul sito e rimane estraneo a qualunque rapporto di natura privatistica, incluse le questioni attinenti alle norme che regolano i contratti di viaggio fra clienti e tour-operator/agenzie, o quelle relative alle coperture estese dalle compagnie assicurative a favore dei propri clienti

Cosa fare se sei all’estero: le disposizioni attualmente in vigore consentono il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È quindi possibile fare rientro in Italia. Ti informiamo però che, a seguito dell’adozione del DPCM 9 marzo 2020, molte compagnie aeree e/o Paesi hanno sospeso i voli da/per gli aeroporti italiani. Devi rivolgerti alla tua compagnia aerea per informazioni sul tuo volo di rientro e per ottenere una “ri-protezione” su tratte alternative che consentano il rientro in Italia.

Per ulteriori informazioni ti consigliamo di visitare il sito www.viaggiaresicuri.it

2. Quali sono le raccomandazioni dell’OMS per i Paesi?

L’OMS incoraggia tutti i Paesi a rafforzare le misure preventive, la sorveglianza attiva, l’individuazione precoce dei casi, il loro isolamento seguendo adeguate procedure gestionali e di contenimento, e il rintraccio accurato dei contatti per prevenire l’ulteriore diffusione.

I Paesi sono invitati a continuare a migliorare la loro preparazione alle emergenze sanitarie in linea con il Regolamento sanitario internazionale (2005) e a condividere le informazioni sui casi e sulle misure implementate.

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3. Dove si stanno verificando i casi di COVID-19?

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’OMS un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

Il 9 gennaio 2020, il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (CDC) cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (chiamato inizialmente 2019- nCoV ed ora denominato SARS-CoV-2) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica.

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa epidemia rappresenta un’emergenza internazionale di salute pubblica.

L’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che la COVID-19 può essere definita pandemica.

La situazione epidemiologica è in costante evoluzione. L’OMS pubblica ogni giorno un aggiornamento epidemiologico.

Vedi anche link utili e informazioni nella pagina Situazione nel mondo e Situazione in Italia.

4. Quale dispositivo di monitoraggio è stato introdotto per questo virus a livello nazionale?

In Italia, è stata attivata una sorveglianza specifica per questo virus a livello nazionale.

La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l’OMS, l’ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

In considerazione della dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus.

5. Quale misura sanitaria specifica per i viaggiatori è stata avviata nelle prime fasi dell’epidemia nel nostro Paese?

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Dopo la notifica dell’epidemia da parte della Cina, l’Italia ha immediatamente raccomandato di posticipare i voli non necessari verso Wuhan e, successivamente, con l’estendersi dell’epidemia, verso tutta la Cina.

La Cina ha cancellato tutti i voli da Wuhan.

Il ministro della Salute, con propria ordinanza, il 30 gennaio, ha disposto la sospensione del traffico aereo con la Repubblica Popolare Cinese, incluse le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Il provvedimento si applica anche a Taiwan.

Nel caso in cui sia presente un caso sospetto di nuovo Coronavirus (in base ai sintomi clinici e alle informazioni epidemiologiche), a bordo di un volo di qualsiasi provenienza, viene immediatamente adottata una procedura di emergenza che prevede il trasferimento del paziente in isolamento presso una struttura ospedaliera designata e la tracciatura dei contatti stretti.

 

Anziani2020-03-29T05:55:57+00:00

1. E’ vero che gli anziani sono i più colpiti dal nuovo coronavirus?

I dati statistici indicano che finora le persone over 65 si sono ammalate di più di quelle più giovani e che la sintomatologia è stata più grave. Questo probabilmente è dovuto al fatto che le persone anziane spesso convivono con più patologie contemporaneamente (ad esempio ipertensione, diabete, etc) e contrarre l’infezione da nuovo coronavirus può determinare in loro uno squilibrio generale che può portare a conseguenze più serie che nel resto della popolazione. 

2. Ho bisogno di farmaci e non posso uscire: a chi posso rivolgermi?

E’ stato attivato sul territorio un servizio di assistenza per le persone fragili. Per il servizio di consegna dei farmaci a domicilio si può contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le detrazioni fiscali.

3. Abito da sola e sono anziana come posso fare per avere la spesa a domicilio?

Per le persone anziane sole e per le persone immunodepresse è stato attivato un servizio di spesa a domicilio. Per usufruirne basta contattare il numero verde 800 06 55 10.

4. A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sui comportamenti corretti da seguire e l’iter da rispettare in caso avessi avuto un contatto con persone positive?

Puoi chiamare il numero verde 800 06 55 10 attivato per l’assistenza alle persone fragili. Gli operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza. Il ministero della Salute, inoltre, ha attivato il numero gratuito di pubblica utilità 1500 dove operatori sanitari rispondono alle domande dei cittadini.

5. Ho più di 65 anni, cosa posso fare per proteggermi dall’infezione da nuovo coronavirus?

Le persone anziane devono seguire le misure di protezione personale raccomandate dal ministero della Salute e dall’OMS per tutta la popolazione:

  • restare a casa, uscire di casa solo per motivi di salute e necessità (vedi misure di contenimento)
  • lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica per almeno 40 – 60 secondi
  • rispettare la misura di distanziamento sociale dalle altre persone: significa stare lontani almeno 1 metro dalle altre persone
  • evitare abbracci e strette di mano
  • evitare il contatto ravvicinato (cioè distanza inferiore ad 1 metro) con persone, anche familiari, che soffrono di infezioni respiratorie acute
  • arieggiare gli ambienti in cui si soggiorna
  • curare la pulizia delle superfici: i pavimenti possono essere lavati con soluzioni a base di cloro allo 0,1% (va bene anche la comune candeggina opportunamente diluita); le altre superfici, come tavoli, scrivanie, etc. possono essere pulite con soluzioni a base di cloro allo 0,1% oppure a base di alcol in percentuale di almeno il 70%

6. Prendo più farmaci per curare malattie croniche, questo mi rende più debole e più esposta al rischio di prendere l’infezione da nuovo coronavirus? Devo sospendere la mia terapia?

I farmaci per la cura delle patologie croniche di cui si è affetti sono importanti per tenere sotto controllo sintomi e malattia, quindi non vanno sospesi salvo diversa indicazione del medico curante.

7. Soffro di ipertensione e sono in cura con ACE inibitori e sartani: è vero che se mi infetto con il nuovo coronavirus questi farmaci peggiorano la gravità della malattia COVID-19?

Non esistono evidenze scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’impiego di farmaci anti-ipertensivi e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. Pertanto, in base alle conoscenze attuali, si raccomanda di non modificare le terapie in atto e di rivolgersi al proprio medico curante per qualsiasi dubbio.

8. Per curare e diminuire  i dolori articolari il medico mi ha prescritto dei farmaci anti infiammatori non steroidei (es. ibuprofene): è vero che peggiorano la malattia COVID-19?

Attualmente non ci sono evidenze scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l’impiego d’ibuprofene e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. Quindi, in base alle conoscenze attuali, si raccomanda di non modificare le terapie in atto e di rivolgersi al proprio medico curante per qualsiasi dubbio.

9. Ho fatto il vaccino antipneumococcico, sono immune dall’infezione da nuovo coronavirus?

Il vaccino antipneumococcico previene la polmonite da pneumococco, ma attualmente non esistono evidenze che abbia un ruolo nella prevenzione dell’infezione da nuovo coronavirus.

10. Il vaccino contro l’influenza stagionale mi protegge anche dal nuovo coronavirus?

No, il nuovo coronavirus e il virus dell’influenza stagionale sono due virus diversi. Il vaccino contro i ceppi di influenza stagionale non è quindi efficace contro il virus che determina la malattia COVID-19.


Tutte le F.a.q. del Ministero della Salute

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Bambini2020-03-29T05:35:37+00:00

1. I bambini presentano un maggior rischio di infezione?

Attualmente, non ci sono prove che i bambini siano più suscettibili all’infezione da nuovo coronavirus. Secondo uno studio recente, effettuato in Cina, la maggior parte dei casi confermati di COVID-19 segnalati si è verificata negli adulti.

Tuttavia, come per altre malattie respiratorie, alcune popolazioni di bambini possono essere a maggior rischio di infezione grave, come ad esempio i bambini in condizioni di salute già compromesse da altre patologie.

Anche i bambini devono, quindi, adottare le misure raccomandate per prevenire l’infezione, in particolare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani a base di alcool ed evitare il contatto con persone malate.

2. Cosa possono fare i genitori per proteggere i bambini dall’infezione?

Potete incoraggiare i vostri figli a contribuire a fermare la diffusione di COVID-19 insegnandogli le norme di igiene e prevenzione delle infezioni:

  • lavare spesso le mani con acqua e sapone o disinfettante per le mani a base di alcool
  • evitare il contatto con persone malate (febbre, tosse, starnuti)
  • pulire e disinfettare quotidianamente le superfici più utilizzate nelle aree comuni della casa (ad esempio tavoli, sedie con schienale rigido, maniglie delle porte, interruttori della luce, telecomandi, scrivanie, bagni, lavandini)
  • lavare gli oggetti di uso comune, compresi i peluche lavabili, secondo le istruzioni del produttore. Utilizzare la temperatura maggiore consentita, e asciugare completamente.

Fonte CDC

3. Cosa possono fare i genitori per promuovere l’attività fisica?

In questa fase di emergenza caratterizzata dal lungo tempo da trascorrere a casa, è particolarmente importante proporre ai bambini alcune attività e giochi di movimento. L’esercizio fisico, inteso come gioco di movimento, ha un ruolo prioritario per la salute in età evolutiva e, oltre ad essere divertente, contribuisce a migliorare le condizioni di salute fisica e a promuovere il benessere psicologico, funzionali al raggiungimento di una crescita sana. 

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In questo momento, giochi di movimento, più o meno strutturati, da svolgere insieme a casa, possono essere quindi molto utili per affrontare con maggiore serenità tale situazione particolare: possono infatti aiutare bambini e ragazzi ad elaborare emozioni e vissuti a volte difficili da esternare in quanto attraverso il gioco possono trovare espressione emozioni, stati d’animo e vissuti sia piacevoli che spiacevoli. 

Per promuovere l’attività fisica i genitori possono:

  • dare l’esempio, se i genitori sono attivi anche i figli lo saranno
  • scegliere attività adeguate all’età e allo sviluppo
  • creare luoghi sicuri in cui giocare
  • evitare l’utilizzo di televisori, tablet e cellulari per i bambini fino a 4 anni. Limitare per i bambini e i ragazzi l’utilizzo dei device a determinate ore del giorno e a un massimo di 2 ore al giorno, oltre al tempo necessario per lo svolgimento dell’attività didattica.

Consulta il sito dell’Istituto Superiore di Sanità, dove sono presenti approfondimenti per fasce di età:

Fonte ISS

 

Gravidanza2020-03-29T05:36:01+00:00

1. Le donne in gravidanza sono più suscettibili alle infezioni o hanno un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di COVID-19?

Non sono riportati dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus. La gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. Inoltre le donne in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di infezioni respiratorie virali.

Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni preventive per ridurre il rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare contatti con persone malate.

2. Quali sono gli effetti di COVID-19 durante la gravidanza?

Non sono riportati dati scientifici sugli effetti di COVID-19 durante la gravidanza. In caso di infezione in corso di gravidanza da altri coronavirus correlati [SARS-CoV e MERS-CoV] sono stati osservati casi di aborto spontaneo mentre la presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gravidanza può aumentare il rischio di difetti congeniti.

3. Le donne in gravidanza con COVID-19 possono trasmettere il virus al feto o neonato?

Dai dati presenti in letteratura, limitati, non sono stati riportati casi di trasmissione dell’infezione da altri coronavirus (MERS-CoV e SARS-CoV) da madre a figlio. I dati recenti riguardo bambini nati da madri con COVID-19 indicano che nessuno di essi è risultato positivo. Inoltre, il SARS- CoV- 2 non è stato rilevato nel liquido amniotico.

 

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Donazione sangue e trasfusioni2020-03-29T05:54:05+00:00

1. Quali misure di prevenzione sono state introdotte verso i donatori di sangue per questo virus a livello nazionale?

Il Centro nazionale sangue ha disposto misure specifiche volte all’applicazione, da parte dei sanitari, dei criteri di sospensione temporanea dei donatori provenienti dalle aree interessate.

2. Sono un donatore di sangue. Come mi devo comportare?

Il sangue si può donare solo se si è in buone condizioni di salute, quindi anche un semplice raffreddore o mal di gola, senza alcun collegamento al Coronavirus, sarebbe causa di esclusione temporanea.

Prima di recarti a donare contatta il Centro trasfusionale o l’Associazione di riferimento e verifica direttamente la possibilità di prenotare la donazione

Ricorda che è bene aspettare almeno 14 giorni prima di andare a donare se:

  • sei rientrato di recente da un viaggio da qualsiasi territorio  internazionale, ivi inclusa la Repubblica Popolare Cinese, o anche per spostamenti in ambito nazionale
  • pensi di essere stato esposto al rischio di infezione da Coronavirus per contatto con una persona con infezione documentata da coronavirus o hai dovuto rispettare l’obbligo dell’isolamento domiciliare fiduciario e, in tal caso, sarai riammesso alla donazione in assenza di altre condizioni che possono prolungare l’isolamento
  • hai avuto comparsa di sintomatologia compatibile con infezione da SARS-CoV-2 o hai effettuato la terapia per l’infezione da SARS-CoV-2 per infezione documentata. In tal caso sarai riammesso alla donazione solo dopo documentata guarigione (negatività test Covid 19 ripetuto a distanza di 24 ore).

Quando vai a donare avverti sempre il medico selezionatore dei tuoi spostamenti.

Comunica, inoltre, se ti è stata diagnosticata l’infezione o se hai avuto sintomi associabili a quelli causati dal Coronavirus (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) anche quando i sintomi in questione siano già stati risolti a seguito, o meno, di una terapia; il medico addetto alla selezione, che ti visiterà, potrà decidere di sospenderti temporaneamente dalla donazione.

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Se hai già donato, ricordati di contattare il tuo Servizio Trasfusionale in caso di comparsa di sintomi associabili a quelli causati dal Coronavirus.

3. Ci sono limitazioni agli spostamenti per chi va a donare il sangue, il plasma o le piastrine?

La donazione del sangue e degli emocomponenti può essere considerata inclusa tra le motivazioni di assoluta urgenza” di cui al DPCM 22 marzo 2020, e sono quindi consentiti gli spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi di raccolta pubbliche e associative.

Una specifica circolare del Ministero della Salute ricorda anche che, analogamente, è necessario consentire gli spostamenti del personale associativo presso le unità di raccolta.

Sono state fornite dal Centro Nazionale Sangue anche specifiche raccomandazioni per evitare l’aggregazione dei donatori nei locali di attesa, richiamando l’obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e raccomandando la prenotazione on line da parte dei donatori al fine di favorire la continuità dell’attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Il Centro nazionale sangue con l’appello “Si può donare in sicurezza” invitata a continuare ad andare a donare sangue.

Donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule2020-03-29T05:37:08+00:00

1. Quali misure di prevenzione sono state adottate per la donazione di organi e tessuti?

Il Centro Nazionale Trapianti ha disposto sin dai primi giorni dell’emergenza il rafforzamento della sorveglianza infettivologica per evitare la trasmissione del nuovo Coronavirus da donatore a ricevente.
Ad oggi, le indicazioni prevedono:

  • Nei riceventi asintomatici il tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 sulle secrezioni respiratorie è suggerito, in via precauzionale, entro 72 ore dalla data prevista del trapianto di organo da donatore vivente.
  • Per riceventi in attesa di trapianto di organo da donatore deceduto, asintomatici o per i quali si possano escludere contatti con soggetti affetti da COVID19, la decisione sull’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 sulle secrezioni respiratorie è lasciata al curante.
  • Per tutti i riceventi, sintomatici o paucisintomatici per COVID-19 o che abbiamo avuto contatti con soggetti positivi per SARS-CoV2, è necessario effettuare il tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 sulle secrezioni respiratorie prima del trapianto.

2. Come si deve comportare chi ha ricevuto un trapianto?

In aggiunta alle “Raccomandazioni per la prevenzione“, il CNT raccomanda di adottare comportamenti simili a quelli consigliati nelle fasi precoci del post-trapianto e di evitare luoghi di grande assembramento di persone (qualora questo non fosse possibile, utilizzare dispositivi di protezione come le mascherine). Il paziente trapiantato può sempre fare riferimento al centro che lo ha in cura e rivolgersi al proprio medico in caso di necessità.  

3. Le donazioni di cellule staminali emopoietiche sono sospese?

No perché su tutti i donatori selezionati nel nostro Paese si esegue il test per la ricerca del SARS-CoV-2 e il risultato dovrà essere disponibile prima del regime di condizionamento del ricevente.
Ovviamente, in caso di positività al test il potenziale donatore sarà considerato non idoneo.
Per chi deve ricevere un auto trapianto (cellule staminali del paziente infuse dopo terapia chemioterapica ad alte dosi) non è necessario eseguire alcun test, a meno che le condizioni cliniche del paziente non lo rendano necessario.

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4. Cosa devono sapere sull’emergenza Covid-19 pazienti, operatori sanitari e cittadini?

Il Centro Nazionale trapianti ha elaborato una pagina in costante aggiornamento dove si possono trovare notizie e informazioni utili su Coronavirus e trapianti

 

Malattie rare2020-03-29T05:43:53+00:00

1. Ho una malattia rara, sono più a rischio di contrarre il virus da COVID -19?

Non tutte le malattie rare presentano condizioni cliniche che aumentano il rischio di contrarre il virus o una maggiore probabilità di andare incontro a un decorso clinico più grave rispetto al resto della popolazione.

Ci sono però alcuni gruppi di malati rari che presentano un rischio aumentato, in particolare, i bambini e adulti con deficit immunitari, disabilità neuromotoria, patologie respiratorie croniche, cardiopatie, con malattie ematologiche, con patologie metaboliche ereditarie a rischio di scompenso acuto o portatori di dispositivi medici, i malati oncologici o onco-ematologici, per le quali il Ministero della Salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, ha redatto le Raccomandazioni, in relazione all’emergenza da COVID-19.

2. Non riesco contattare il mio medico di riferimento, chi posso contattare?

In presenza di quesiti strettamente correlati a specifiche malattie rare, si consiglia di contattare telefonicamente il proprio medico specialista di riferimento o  in alternativa, qualora non sia reperibile, i punti infomantivi regionali dedicati alle malattie rare.
L’Istituto Superiore di Sanità, e in particolare il Centro Nazionale Malattie Rare rimane vicino ai malati rari e alle loro famiglie, ed è disponibile ad accogliere tutte le richieste attraverso il Telefono Verde Malattie Rare 800 89 69 49 – tvmr@iss.it – email dedicata a persone sorde tvmrlis@iss.it. Il servizio di counseling telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

 

 

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Indicazioni per patologie specifiche2020-03-29T05:45:08+00:00

1. Quali servizi sono a disposizione per le persone fragili?

Sul territorio sono disponibili:

  • Il servizio di consegna dei farmaci a domicilio: può contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le detrazioni fiscali.
     
  • Il servizio di spesa a domicilio: a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse. È sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10.
     
  • Gli operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.

2. Cosa è stato fatto per le persone con malattie renali?

La Fondazione italiana del rene (Fir), in collaborazione con la Società italiana di nefrologia (Sin) e il patrocinio del Centro nazionale trapianti, ha attivato il numero verde 800 822 515, per rispondere alle domande e ai dubbi dei pazienti nefropatici sull’emergenza coronavirus (come devono proteggersi e cosa fare in presenza di sintomi sospetti).

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3. Quali sono i consigli per le persone con neoplasie?

Ai pazienti oncologici si raccomanda:

  • evitare, ove possibile, luoghi affollati;
  • indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti;
  • eseguire un’accurata e frequente igiene delle mani;
  • evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
  • in ambito lavorativo si suggerisce di mantenere una distanza di almeno un metro (meglio anche due) dai colleghi che presentino sintomi respiratori, invitandoli ad indossare una mascherina.

4. Le persone con HIV (PLWHIV) sono più a rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2?Ad oggi non ci sono sufficienti dati per affermare che una persona con HIV presenti un maggior rischio di contrarre l’infezione da nuovo coronavirus.5. Le persone con Hiv sono più a rischio di sviluppare la COVID-19?

Le persone con HIV in trattamento antiretrovirale efficace, con un numero di CD4 maggiore di 500 e con viremia controllata, per i dati oggi a disposizione, non hanno un rischio di peggior decorso rispetto a una persona HIV-negativa. Però, come per la popolazione generale, hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia, le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati).
Sono da considerarsi immunodepresse e quindi teoricamente potrebbero essere più esposte a complicanze e ad un decorso più severo di COVID-19, le persone con HIV con un numero di CD4 minore di 500, indipendentemente dal trattamento antiretrovirale, anche se al momento non ci sono casi che lo confermino. A queste persone si applica in modo particolarmente stringente l’indicazione di rimanere in casa.

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6. I farmaci antiretrovirali assunti dalle persone con HIV possono proteggere dal SARS – CoV-2 e impedire che si sviluppi la malattia COVID-19?

Al momento non esistono evidenze che gli antiretrovirali utilizzati nella terapia di COVID-19 (inibitori delle proteasi) possano fornire protezione efficace contro il contagio da SARS-Cov-2 nelle persone che li assumono per l’infezione da HIV.

7. Le persone con HIV quali comportamenti devono adottare?

Non ci sono indicazioni specifiche per le persone con HIV, occorre attenersi alle misure igienico sanitarie indicate dal Ministero della Salute e alla indicazione di rimanere il più possibile in casa e uscire solo in caso di comprovata necessità. Ciò si applica con maggior forza alle persone con HIV immunodepresse (CD4<500).

8. Le persone con HIV si possono recare presso i centri clinici per visite programmate, prelievi o per ritirare i farmaci?

I centri di Malattie Infettive, che generalmente curano le persone con HIV, oggi sono in prima linea nel fronteggiare la pandemia. Per questo molti centri hanno modificato la loro operatività e adottato procedure locali per l’assistenza ordinaria, la consegna dei farmaci antiretrovirali, i prelievi e la gestione delle urgenze delle persone con HIV. Verificate con il vostro medico/centro come comportarvi. Per tutto ciò che non riveste carattere di urgenza, molti centri hanno provveduto a posticipare gli appuntamenti.
Le modifiche delle normali procedure sono state adottate al fine di ridurre l’afflusso di persone presso gli ospedali,come da indicazioni di sanità pubblica diramate a tutta la popolazione. Naturalmente, se avete concordato la necessità di recarvi al centro clinico, ricordate di portare con voi l’autocertificazione necessaria per ogni spostamento.

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Informazioni più specifiche su alcuni centri italiani.

9. A chi rivolgersi in caso di sintomatologia riferita a una possibile malattia COVID-19?

Le persone con HIV in caso di sintomatologia sospetta da COVID-19 devono rivolgersi telefonicamente al proprio medico di medicina generale o ai numeri di pubblica utilità messi in campo dalle Regioni per ottenere consulenza specifica sulle procedure da seguire.

 

AUTODICHIARAZIONE spostamenti tra regioni dal 18 maggio 20202020-05-25T04:14:45+00:00

AUTODICHIARAZIONE spostamenti tra regioni 18 maggio 2020

Ultimo aggiornamento:lunedì 18 maggio 2020, ore 14:45

Valido dal 18 maggio, può essere utilizzato anche il precedente modello.

Da lunedì 18 maggio 2020 l’autocertificazione sarà necessaria soltanto per uscire fuori dalla propria regione di residenza. Nella propria regione gli spostamenti saranno liberi e non sarà più obbligatorio giustificarli. È disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 maggio 2020 tra regioni. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.



COVID-19: tutti i riferimenti normativi

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Comunicato stampa del C.d.M n. 47 – 21 Maggio 2020 – Leggi Regionali Covid-192020-05-24T14:49:47+00:00

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 21 maggio 2020, alle ore 18.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo – Leggi Regionali Covid-19

21 Maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 21 maggio 2020, alle ore 18.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

  • di impugnare la legge della Provincia di Trento n. 2 del 23 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”, in quanto alcune disposizioni in materia di contratti pubblici contrastano con la normativa statale di riferimento in materia di appalti, violando l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
  • di non impugnare
    1. la legge della Regione Puglia n. 9 del 27/03/2020, recante “Promozione e valorizzazione delle sagre di qualità e modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio)”;
    2. la legge della Regione Lombardia n. 4 del 31/03/202019, recante “Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
    3. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 01/04/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
    4. la legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 27/03/2020, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti”.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 21.00.

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Comunicato stampa del C.d.M n. 46 – 16 Maggio 20202020-05-17T12:08:42+00:00

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo

16 Maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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COIVD-19, MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

– Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

– Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

– Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Maniace (CT) in esito ad accertati condizionamenti della vita amministrativa da parte delle organizzazioni criminali locali.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato nove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

  1.  la legge della Regione Campania n. 6 del 12/03/2020, recante “Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio”;
  2.  la legge della Regione Basilicata n. 12 del 20/03/2020, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
  3. la legge della Regione Umbria n. 1 del 20/03/2020, recante “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria”;
  4. la legge della Regione Umbria n. 2 del 20/03/2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)”;
  5. la legge della Regione Umbria n. 3 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”;
  6.  la legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 25/03/2020, recante “Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
  7. la legge della Regione Puglia n. 8 del 27/03/2020, recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione”;
  8. la legge della Regione Puglia n. 10 del 27/03/202019, recante “Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione dei luoghi della memoria del novecento e degli archivi storici della Puglia”.
  9.  la legge della Regione Puglia n. 11 del 27/03/2020 “Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

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Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 16.05, è ripreso alle 17.40. Sospeso nuovamente alle 18.05, è ripreso alle 22.55 ed è terminato all’1.20 di sabato 16 maggio 2020.

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Comunicato stampa del C.d.M n. 45 – 14 Maggio 20202020-05-17T12:02:46+00:00

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo

14 Maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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COVID-19, MISURE URGENTI PER LA SALUTE, L’ECONOMIA, IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale. 

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.

1. Salute e sicurezza 

Sul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.

Si rende stabile l’incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all’emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure e il 50 per cento dei quali dovrà essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.

Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l’assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l’assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l’attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti più fragili svolto dai medici di famiglia.

Si consoliderà la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi.
Saranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.

Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.

Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell’emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.

Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.
Si velocizzano e snelliscono le procedure per l’adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato.

Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all’ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.

2. Sostegno alle imprese e all’economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.
Tra le principali misure:

  • un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
    1. 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    2. 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    3. 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
      Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle     imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
  • l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
  • per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
  • la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
  • il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
  • ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale delle società;
  • l’autorizzazione a Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che     hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;
  • l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate al punto precedente;
  • ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;
  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e l’incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “cura Italia”, del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
  • la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
  • ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”;
  • la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

  • ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
  • ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;
  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;
  • ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

  • si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • per il mese di maggio si introduce il “reddito di emergenza”, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
  • per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E’ stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
  • si istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
  • si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at¬tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste; 
  • l’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
  • lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;
  • misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
  • si estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;
  • si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
  • si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
  • si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
  • l’innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  • l’aumento del limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro;
  • fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • nei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
  • al fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno 2020;
  • misure di sostegno alle imprese per l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
  • si estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto-legge “liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
  • al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all’art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.

4. Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia 

Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:

  • l’incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
  • l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l’anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

5. Misure per gli enti territoriali

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.

Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale utilizzati per l’emergenza alimentare e si anticipa l’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l’anno 2020.

Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.

Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

  • cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
  • detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
  • credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
  • compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
  • credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;
  • riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;
  • incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;
  • versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
  • sospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione;
  • sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
  • sospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;
  • proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
  • proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11 per cento;
  • rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
  • rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
  • rinvio della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021;
  • modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.

7. Misure per la tutela del credito e del risparmio

Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.

Inoltre, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.

8. Sostegno al turismo

  • Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;
  • fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;
  • promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020;
  • ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

9. Misure per l’istruzione e la cultura

  • Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
  • Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall’emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

10. Misure per l’editoria e le edicole

Al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

  • limitatamente all’anno 2020, l’innalzamento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;
  • al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;
  • in via straordinaria per l’anno 2020, un credito d’imposta dell’8 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali;
  • al fine di sostenere l’offerta informativa online in coincidenza con l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa;
  • a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020;
  • per il 2020, l’applicazione dell’IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria.

11.    Misure per le infrastrutture e i trasporti 

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:

  • al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell’emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;
  • per le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all’infrastruttura;
  • si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
  • si introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l’ Autorità portuale di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l’azzeramento, dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;
  • al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;
  • per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il “Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segwayhoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;
  • viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento;
  • al fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

12. Misure per lo sport 

Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. 

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto “cura Italia” in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

13. Misure per l’agricoltura 

Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

14.    Misure in materia di istruzione 

Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:

  • acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;
  • acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;
  • interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;
  • acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;
  • acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
  • adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Inoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l’edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l’introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0/6 anni e le scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni.

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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLIENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, i ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consiglio comunale di Careri (Reggio Calabria).

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NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

  • su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, a seguito dell’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, il conferimento al Generale di divisione aerea Giandomenico TARICCO dell’incarico di Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate;
  • su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, il conferimento al dott. Giuseppe BLASI, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale e al dott. Francesco Saverio ABATE, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica.

Inoltre, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti di seguito riportati.

  • dott.ssa Elisabetta BELGIORNO
    da Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, assume le funzioni di Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
  • dott. Giuseppe FORLANI
    da Prefetto di Parma, assume le funzioni di Prefetto di Palermo
  • dott. Antonio Lucio GARUFI
    da Prefetto di La Spezia, assume le funzioni di Prefetto di Parma
  • dott.ssa Maria Luisa INVERSINI
    nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di La Spezia
  • dott. Angelo de PRISCO 
    nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Teramo

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato sette leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

  1. la legge della Regione Campania n. 4 del 12/03/2020, recante “Rendiconto generale   della   Regione Campania per l’esercizio finanziario 2017”;
  2. la legge della Regione Campania n. 5 del 12/03/2020, recante “Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2018”;
  3. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 del 12/03/2020, recante “Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell’esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura”;
  4. la legge della Regione Piemonte n. 5 del 12/03/2020, recante “Modifiche all’articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;
  5. la legge della Regione Piemonte n. 6 del 12/03/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20”disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”)”;
  6. la legge della Regione Basilicata n. 10 del 20/03/2020, recante “Legge di stabilità regionale  2020”;
  7. la legge della Regione Basilicata n. 11 del 20/03/2020, recante “Bilancio di previsione  pluriennale per il triennio 2020-2022”.

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Il Consiglio dei Ministri, sospeso alle 20.15, è ripreso alle 21.50 ed è terminato alle 22.40

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Comunicato stampa del C.d.M n. 44 – 9 Maggio 20202020-05-17T12:04:57+00:00

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, sabato 9 maggio 2020, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo

9 Maggio 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, sabato 9 maggio 2020, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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COVID-19, MISURE URGENTI SUI BENEFICI CONCESSI AI DETENUTI PER GRAVI REATI

Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati (decreto-legge).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.

Il decreto modifica il regime relativo al beneficio della detenzione domiciliare per gli imputati in custodia cautelare e per i condannati, nonché, per questi ultimi, a quello del differimento della pena, nei casi di reati associativi a fini sovversivi, di terrorismo, di tipo mafioso o connessi al traffico di stupefacenti. Il testo prevede che, nel caso in cui tali benefici siano concessi per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato e, in specifici casi, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione è effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

Inoltre, il testo prevede che, ai fini dell’eventuale revoca del beneficio, l’autorità giudiziaria debba prima sentire l’autorità sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisire, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L’autorità giudiziaria provvede quindi a valutare se permangano i motivi che hanno giustificato l’adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell’internato. Il provvedimento con cui l’autorità giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena è immediatamente esecutivo.

Tale normativa si applica anche ai provvedimenti già adottati.
Infine, il decreto prevede che, al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio e sino al 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, possono essere svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica. Il direttore dell’istituto penitenziario e dell’istituto penale per minorenni, sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l’autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione stabilisce, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui da svolgere con modalità in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona.

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COVID-19, REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE DI SIEROPREVALENZA

Misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall’ISTAT.

Il testo, considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall’epidemia in atto, prevede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici svolti nell’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, nell’ambito di un’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti uffici del Ministero della salute e dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in qualità di titolari del trattamento e ognuno per i profili di propria competenza.

L’indagine sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito presso la Protezione civile, nonché nel rispetto delle pertinenti Regole deontologiche allegate al Codice per la protezione dei dati personali.

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NOMINE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato la nomina a Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del dott. Bernardo PETRALIA, magistrato ordinario attualmente Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato tre leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare:

  1. la legge della Regione Marche n. 10 del 05/03/2020 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche””;
  2. la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3 del 12/03/2020 “Prime misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  3. la legge della Regione siciliana n. 7 del 05/03/2020 “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio”.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 22.00.

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Ultima AUTODICHIARAZIONE compilabile – 03 maggio 20202020-05-03T19:56:40+00:00

AUTODICHIARAZIONE aggiornata al 04 maggio 2020


COVID-19: tutti i riferimenti normativi

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Comunicato stampa del C.d.M n. 43 – 30 aprile 20202020-05-17T12:04:38+00:00

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 21.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo

30 Aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 aprile 2020, alle ore 21.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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COVID-19, MISURE URGENTI SU GIUSTIZIA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti con soggetti affetti da COVID-19 (decreto-legge).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da COVID-19.

Il decreto interviene in materia di intercettazioni, stabilendo che la nuova normativa in materia si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020.

Inoltre, il testo integra la disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla concessione dei permessi, stabilendo che, nel caso in cui le istanze siano presentate per detenuti per i reati di mafia o terrorismo, l’autorità competente, prima di pronunciarsi, chieda, tra gli altri, il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri, mentre per l’applicazione della detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ed il tribunale di sorveglianza decidono non prima, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta dei suddetti pareri, anche in assenza di essi.

Infine, il decreto interviene in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi al nuovo coronavirus e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi legate all’emergenza sanitaria, il testo prevede che, presso il Ministero della salute, sia istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.

L’applicazione sarà complementare rispetto alle ordinarie modalità già in uso da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, assicurando, in particolare, che:

  • gli utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati;
  • per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID- 19, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;
  • il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti;
  • siano garantite su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
  • i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine;

Si prevede, infine, che:

  • i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica;
  • il mancato utilizzo dell’applicazione non comporti alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
  • la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica;
  • l’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi definitivamente anonimi.

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USO DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione e introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto.

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SICUREZZA DELLE NAVI PASSEGGERI E REGISTRAZIONE DELLE PERSONE A BORDO

1. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (decreto legislativo – esame definitivo)

2. Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee che introducono norme in materia di sicurezza per le navi da passeggeri, di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell’Unione e di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. Le direttive si inseriscono nel “programma REFIT” della Commissione, che ha l’obiettivo di controllare l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione europea, ai fini del suo snellimento e della sua semplificazione.

In particolare:

  • la direttiva (UE) 2017/2108 semplifica e razionalizza il quadro normativo in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell’Unione europea, in modo da renderlo più chiaro e aggiornato, consentendo facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme e aumentando il livello complessivo della sicurezza della navigazione;
  • la direttiva (UE) 2017/2109 aggiorna, chiarisce e semplifica i requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, anche nell’ottica di sfruttare le potenzialità della digitalizzazione nell’ambito della registrazione, trasmissione, disponibilità e protezione dei dati. Il decreto, per darne attuazione, abroga il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 e detta una disciplina organica della materia, prevendo altresì un sistema sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo.

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CONVENZIONE SUL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117), introduce misure necessarie all’attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (EUROPÊCHE).

La direttiva, in linea con la Convenzione, tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima. Poiché l’ordinamento nazionale è già conforme al sistema di tutela previsto dalla direttiva, il decreto di recepimento si limita ad individuare l’autorità competente in relazione all’Accordo sull’attuazione della Convenzione siglato il 21 maggio 2012 dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche), nell’intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell’acquis sociale dell’Unione nel settore. Le autorità competenti sono individuate nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato un ulteriore stanziamento di euro 20.700.000, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi  nei territori delle province di Arezzo e di Siena interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 27 e 28 luglio 2019.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato venti leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

  • di impugnare
    1. la legge della Regione Sicilia n. 4 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18”, in quanto alcune delle norme in materia di servizi cimiteriali e attività funebri esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; altre norme incidono inoltre sulla tutela della concorrenza, violando dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
    2. la legge della Regione Sardegna n. 6 del 06/03/2020, recante “Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”, in quanto alcune disposizioni riguardanti l’accesso dei medici ai contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica esulano dalle competenze statutarie e contrastano con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di autodeterminazione, in violazione degli articoli 2, 3 e 41 della Costituzione;
  • di non impugnare
    1. la legge della Regione Sicilia n.3 del 03/03/2020, recante “Disposizioni in materia di contrasto all’inquinamento”;
    2. la legge della Regione Sicilia n. 5 del 03/03/2020, recante “Introduzione dell’educazione al pensiero computazionale nelle scuole di istruzione primaria. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23”;
    3. la legge della Regione Sicilia n. 6 del 03/03/2020, recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie”;
    4. la legge della Regione Toscana n. 16 del 03/03/2020, recante “Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017”;
    5. la legge della Regione Toscana n. 17 del 03/03/2020, recante “Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale”;
    6. la legge della Regione Sardegna n. 7 del 06/03/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1963 in materia di composizione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca”;
    7. la legge della Regione Sardegna n. 9 del 09/03/2020, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
    8. la legge della Regione Abruzzo n. 7 del 02/03/2020, recante “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)”;
    9. la legge della Regione Abruzzo n. 8 del 02/03/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (DPH), modifiche alle leggi regionali 46/2019, 22/2014, 48/2019, 96/1996, 34/2019, 18/2001, 45/2001, 1/2018, e ulteriori disposizioni di carattere urgente”;
    10. la legge della Regione Toscana n. 18 del 04/03/202019, recante “Disposizioni per la promozione della figura dell’amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6”;
    11. la legge della Regione Toscana n. 19 del 05/03/2020, recante “Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012”;
    12. la legge della Regione Toscana n. 20 del 05/03/2020, recante “Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005”;
    13. la legge della Regione Marche n. 7 del 05/03/2020, recante “Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento regionale del “Teatro Educazione””;
    14. la legge della Regione Marche n. 8 del 05/03/2020, recante “Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”;
    15. la legge della Regione Marche n. 9 del 05/03/2020, recante “Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
    16. la legge della Regione Marche n. 11 del 09/03/2020, recante “Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali”;
    17. la legge della Regione Sardegna n. 10 del 12/03/2020, recante “Legge di stabilità 2020”;
    18. la legge della Regione Sardegna n. 11 del 12/03/2020, recante “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la rinuncia parziale alla impugnativa della legge Regione Lazio n. 7 del 22/10/2018, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, in quanto una delle norme oggetto di impugnativa è stata abrogata da una successiva legge della Regione.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 0.05 di giovedì 30 aprile 2020.

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FASE2: LE NOVITÀ DEL DPCM DEL 26 APRILE2020-05-03T14:50:56+00:00

Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020?

Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).
Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).
Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.
Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.
Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive  e possibilmente all’aperto.
Il Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa.
Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Decreto Pres

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Comunicato stampa del C.d.M n. 42 – 24 aprile 20202020-04-25T04:51:27+00:00

(Comunicato stampa – pdf in formato grafico)

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 24 aprile 2020, alle ore 11.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
Rif.: Comunicato Stampa del Governo

 

24 Aprile 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, venerdì 24 aprile 2020, alle ore 11.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2020 E RELAZIONE AL PARLAMENTO SUGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DI FINANZA PUBBLICA

Documento di economia e finanza 2020, a norma dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e Relazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2020, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da presentare alle Camere, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).

In ambito europeo, il 20 marzo scorso la Commissione europea ha disposto l’applicazione della cosiddetta general escape clause per l’anno in corso, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra fiscale, nell’ambito del proprio bilancio, per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l’emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti economici recessivi della diffusione del COVID-19. L’applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l’OMT, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo.

Con la relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede pertanto l’autorizzazione al Parlamento al ricorso all’indebitamento per l’anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi di euro dal 2032.

Attraverso le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento, il Governo intende realizzare interventi per aumentare il finanziamento e il potenziamento del sistema sanitario nazionale, delle forze dell’ordine, del sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale.

Saranno, inoltre, ulteriormente potenziate le misure per il sistema delle garanzie a favore degli operatori economici pubblici e privati, la tutela del lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza e alla garanzia della salute dei lavoratori, il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale ed evitando politiche restrittive, e per il rafforzamento degli strumenti di protezione sociale. È inoltre indispensabile incrementare le risorse a sostegno della ripresa economica e produttiva e il recupero della competitività sui mercati internazionali, con interventi per la capitalizzazione delle imprese.

In questa prospettiva, il prossimo decreto del Governo garantirà, pur in un contesto di miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, la completa eliminazione dell’incremento delle aliquote IVA e delle accise previsto dal 2021. È fondamentale, soprattutto in questa fase, fornire elementi di certezza alle imprese e ai cittadini che si trovano a dover programmare l’attività e i piani di investimento in un contesto reso incerto e mutevole dalla emergenza in atto. Inoltre, in questo modo si migliora finalmente la trasparenza delle previsioni di finanza pubblica.

Considerata la natura degli interventi programmati, il quadro macroeconomico complessivo previsto dal Documento di economia e finanza 2020 è quello riportato nelle seguenti tabelle.



Il PIL è previsto in diminuzione nel 2020 dell’8 per cento e in ripresa nel 2021 del 4,7 per cento.

Considerando la nuova richiesta di autorizzazione all’indebitamento approvata oggi, quanto già autorizzato con la precedente e la relativa integrazione, nonché gli effetti sui saldi di finanza pubblica del deterioramento dello scenario macroeconomico, il nuovo livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato al 10,4 per cento del PIL nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021.

Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021.

Per gli anni successivi, sarà delineato un percorso di graduale rientro del rapporto debito/PIL, che assicuri comunque un congruo periodo di sostegno e rilancio dell’economia, durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti.

I principi generali della strategia di rientro saranno, oltre al conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario:

  • il rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative;
  • il contrasto all’evasione fiscale;
  • la riforma del sistema fiscale, improntata alla semplificazione, all’equità e alla tutela ambientale;
  • la revisione e la riqualificazione della spesa pubblica.

Infine, l’azione del Governo sarà indirizzata all’introduzione di innovativi strumenti europei che possano assicurare una risposta adeguata della politica di bilancio alla luce della gravità della crisi e, al contempo, migliorare le prospettive di crescita di lungo termine e la sostenibilità delle finanze pubbliche dei Paesi membri.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

  • di impugnare
    1. la legge della Regione Sardegna n. 5 del 27/02/2020, recante “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento”, in quanto una norma in materia di controllo venatorio invade la competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
    2. la legge della Regione Lazio n. 1 del 27/02/2020, recante “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, in quanto alcune norme riguardanti gli strumenti urbanistici violano la potestà legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione in materia di tutela del paesaggio. Il Governo si riserva di valutare un’eventuale rinuncia all’impugnativa all’esito di un nuovo confronto tra le Amministrazioni coinvolte, finalizzato a superare le questioni oggetto di rilievo;
  • di non impugnare
    1. la legge della Regione Campania n. 1 del 02/03/2020, recante “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”;
    2. la legge della Regione Sardegna n. 4 del 27/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale””.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato inoltre la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 3/6/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione”, nonché la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Veneto n. 15 del 16/5/2019, recante “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”, in quanto le norme statali poste a base di tali impugnative sono state abrogate da una successiva legge dello Stato.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle 13.50.

Comunicato Stampa N.42 – 24 aprile 2020 (pdf grafico)

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Dpcm del 26 aprile 2020 – Spiegazioni e pdf2020-04-27T07:37:55+00:00

Ore 20:20 Conferenza stampa Presidente Conte 26 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.
Rif.: Governo

Conferenza stampa del Presidente Conte

26 Aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.

“Grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l’epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase due, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c’è. Nella fase due quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza.” ha dichiarato il Presidente Conte, sottolineando come sia importante che la distanza sociale sia mantenuta anche in ambito familiare.

Oltre alla distanza sociale sarà importante, in questa seconda fase, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Proprio su questo fronte, il Presidente ha annunciato la firma da parte del Commissario Arcuri dell’ordinanza che fissa ad un massimo di 0,50 € il prezzo delle cosiddette mascherine chirurgiche.

Il Presidente ha quindi illustrato le novità introdotte dal nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid-19 e che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane. 

  • Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
  • Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
  • Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
  • Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
  • Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
  • Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
  • A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .
  • Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
  • Per quanto riguarda il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, il Presidente ha ricordato che tra gennaio e marzo l’INPS ha accolto 109.000 domande in più di reddito e pensione di cittadinanza, 78.000 domande per il bonus baby-sitting e 273.000 per quanto riguarda i congedi straordinari per le famiglie. Inoltre al momento sono stati liquidati quasi 3,5 mln di richieste per il bonus da €600 per autonomi, professionisti, co.co.co, agricoli e lavoratori dello spettacolo, per un totale di 11 milioni di domande calcolando anche quelle per la cassa integrazione.  

“Alcuni attendono ancora. Ci sono dei ritardi e di questi ritardi mi scuso personalmente”, ha sottolineato il Presidente Conte che ha poi annunciato che il Governo sta lavorando ad un nuovo decreto che metterà in campo ulteriori 55 miliardi.

Dpcm 26 aprile 2020 (formato testo in pdf )

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Servizi sul territorio2020-03-16T07:16:14+00:00

1. Quali servizi sono a disposizione per le persone fragili?

Sul territorio sono disponibili:

  • Il servizio di consegna dei farmaci a domicilio: può contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le detrazioni fiscali.
  • Il servizio di spesa a domicilio: a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse. È sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10.
  • Gli operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.

2. Cosa è stato fatto per le persone con malattie renali?

La Fondazione italiana del rene (Fir), in collaborazione con la Società italiana di nefrologia (Sin) e il patrocinio del Centro nazionale trapianti, ha attivato il numero verde 800 822 515, per rispondere alle domande e ai dubbi dei pazienti nefropatici sull’emergenza coronavirus (come devono proteggersi e cosa fare in presenza di sintomi sospetti).

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3. Quali sono i consigli per le persone con neoplasie?

Ai pazienti oncologici si raccomanda:

  • evitare, ove possibile, luoghi affollati;
  • indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti;
  • eseguire un’accurata e frequente igiene delle mani;
  • evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
  • in ambito lavorativo si suggerisce di mantenere una distanza di almeno un metro (meglio anche due) dai colleghi che presentino sintomi respiratori, invitandoli ad indossare una mascherina.

 

Dpcm del 10 aprile 2020 – Disposizioni in pdf e conferenza stampa2020-04-19T15:25:29+00:00

(Dpcm del 10 aprile 2020 – (pdf in formato grafico)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2020

Conferenza stampa del Presidente Conte

10 Aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 10 aprile, ha annunciato di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Una decisione difficile ma una decisione necessaria di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. E’ una decisione che ho assunto dopo diversi incontri tenuti con la squadra dei Ministri, con gli esperti del nostro comitato tecnico-scientifico, con le Regioni, le Province e i Comuni, con i sindacati, il mondo delle imprese, dell’industria, con le associazioni di categoria”, ha detto il Presidente in conferenza stampa. 

“Il comitato tecnico-scientifico ci ha dato una conferma: i segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti. Ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal Governo stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi fin qui compiuti”. “Dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo. Dobbiamo continuare a rispettare le regole anche in questi giorni di festa. Dobbiamo continuare a mantenere le distanze sociali”, ha proseguito Conte. 

Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà inoltre consentita l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno.

Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l’istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comitato, guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.

Dpcm del 10 aprile 2020 (pdf grafico)

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Ulteriori interventi urgenti D.P.C. Ordinanza n.663 – 18 aprile 20202020-04-21T15:28:44+00:00

Ocdpc n.663 del 18 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL CAPO 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,  8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell’emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale del Ministero della salute, dal Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell’lstituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di Coordinatore del Comitato;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico – scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, della citata ordinanza n. 630 del 2020; 

CONSIDERATO che il richiamato articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 630 del 2020 prevede che il Comitato tecnico – scientifico può essere integrato in relazione a specifiche esigenze;

RILEVATO che la composizione del Comitato tecnico – scientifico, dalla data di istituzione, è stata più volte integrata da esperti in relazione a specifiche esigenze;

CONSIDERATO che, tenuto conto della situazione emergenziale ed al fine di dare continuità all’attività fin qui svolta, occorre rendere stabile la presenza all’interno del Comitato tecnico – scientifico con gli esperti di seguito indicati;

CONSIDERATA la necessità, anche in vista della fase di ripresa graduale delle attività sociali, economiche e produttive in coordinamento con il Comitato di esperti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, di rafforzare il Comitato tecnico – scientifico di cui al citato articolo 2 dell’ordinanza n. 630 del 2020 con ulteriori esperti;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze 

DISPONE

Articolo 1
(Comitato tecnico scientifico)

1. L’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 è così sostituito:

“Articolo 2
(Comitato tecnico scientifco)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del  Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico – scientifico costituito, in considerazione del ruolo istituzionale ricoperto, dai seguenti componenti:
– Dott. Agostino Miozzo, Coordinatore dell’Ufficio  Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile – con funzioni di coordinatore del Comitato;
– Prof. Silvio Brusaferro, Presidente dell’lstituto superiore di sanità;
– Dott. Claudio D’Amario, Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
– Dott. Mario Dionisio, Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima- aerea e di frontiera del Ministero della salute;
–  Dott. Achille Iachino, Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute;
– Dott. Sergio Iavicoli, Direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL; 
– Dott. Giuseppe Ippolito, Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”;
– Prof. Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della salute;
– Dott. Nicola Magrini, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco; 
– Dott. Giuseppe Ruocco, Segretario Generale del Ministero della salute;
– Gen. Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della sanità militare del Ministero della difesa;
– Dott. Andrea Urbani, Direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;
– Dott. Alberto Zoli,  rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
2. Sono altresì componenti del Comitato tecnico – scientifico di cui al comma 1 i seguenti esperti:
– Prof. Massimo Antonelli, Direttore del Dipartimento emergenze, anestesiologia e rianimazione del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
– Prof. Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche e della testa – collo del Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
– Dott. Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato, esperto di medicina delle catastrofi – con compiti di segreteria del Comitato;
– Dott. Ranieri Guerra, rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
– Dott. Francesco Maraglino, Direttore dell’Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del Ministero della salute;
– Prof. Luca Richeldi, Presidente della Società italiana di pneumologia;
– Prof. Alberto Villani, Presidente della Società italiana di pediatria. 
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 operano nell’ambito dei doveri d’ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle Amministrazioni e strutture di appartenenza. 
4. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze attraverso l’invito di ulteriori esperti da parte del coordinatore.”.

2. A far data dall’emanazione della presente ordinanza cessano gli effetti del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
        Angelo Borrelli

Circolare 14 aprile 2020 (pdf scaricabile)

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Circolare 14 aprile 2020. DPCM 10 aprile 20202020-04-19T15:26:16+00:00

Circolare 14 aprile 2020
DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per il contenimento e la gestione della diffusione del COVID-19

In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, è stata disposta l’applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Circolare 14 aprile 2020 (pdf scaricabile)

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Dpcm del 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato (pdf testuale)2020-04-19T15:24:43+00:00

(Dpcm del 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato (pdf firmato)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2020

Task force per la fase 2, il Comitato di esperti in materia economica e sociale

10 Aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 10 aprile ha annunciato che per la “fase 2” dell’emergenza legata al coronavirus, si avvarrà di un Comitato di esperti in materia economica e sociale. Il Comitato avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a fronteggiare l’emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive.
Il Comitato opererà in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico. A presiedere il Comitato sarà il Dott. Vittorio Colao.

Comitato di esperti in materia economica e sociale
Elisabetta CAMUSSI Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca”
Roberto CINGOLANI Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
Vittorio COLAO Dirigente d’azienda
Riccardo CRISTADORO Consigliere economico del Presidente del Consiglio – Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia
Giuseppe FALCO Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG)
Franco FOCARETA Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”
Enrico GIOVANNINI Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata”
Giovanni GORNO TEMPINI Presidente di Cassa Depositi e Prestiti
Giampiero GRIFFO Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
Filomena MAGGINO Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica – Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza”
Mariana MAZZUCATO Consigliera economica del Presidente del Consiglio – Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London
Enrico MORETTI Professor of Economics at the University of California, Berkeley
Riccardo RANALLI Dottore commercialista e revisore contabile
Marino REGINI Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano
Raffaella SADUN Professor of Business Administration, Harvard  Business School
Stefano SIMONTACCHI Avvocato, Presidente Fondazione Buzzi
Fabrizio STARACE Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena – Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)
Domenico ARCURI Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Angelo BORRELLI Capo Dipartimento Protezione Civile 

Dpcm del 10 aprile 2020 – Istituzione del Comitato (pdf testuale)

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D.L. 8 aprile 2020, n. 23 MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA2020-04-19T15:24:35+00:00

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL’ ECONOMIA DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU n.94 del 8-4-2020)

Dato a Roma, addi’ 8 aprile 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Lamorgese, Ministro dell’interno

Bonafede, Ministro della giustizia

Guerini, Ministro della difesa

Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico

Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Costa, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Franceschini, Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo

Speranza, Ministro della salute

Pisano, Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Provenzano, Ministro per il sud e la coesione territoriale

Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Bonetti, Ministro per le pari opportunita’ e la famiglia

Amendola, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 23 – Pdf completo formato testo

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 – Gazzetta Ufficiale

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D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – ANNO SCOLASTICO ed ESAMI DI STATO2020-04-19T15:24:24+00:00

ANNO SCOLASTICO ed ESAMI DI STATO – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
(D.L. 8 aprile 2020, n. 22)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020

OGGETTO: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 22 – IL TESTO COMPLETO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in
materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato
avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021   e   di   accelerazione   e
semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza
del Ministro dell'istruzione; 
Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  dover  prevedere   misure
eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di  abilitazione
all'esercizio  delle   professioni,   nonche'   per   assicurare   la
continuita', pur in  costanza  dell'emergenza  epidemiologica,  delle
attivita' formative delle Universita', ivi comprese quelle pratiche e
di tirocinio; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'istruzione e  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze e per la pubblica amministrazione; 
Emana 
il seguente decreto-legge: 
Art. 1 
Misure urgenti per gli esami di Stato 
e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 
1. Con una o piu' ordinanze del  Ministro  dell'istruzione  possono
essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020,  specifiche  misure
sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di
Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi. 
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono  le  strategie  e  le
modalita' dell'eventuale integrazione e recupero degli  apprendimenti
relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° di  settembre  2020,  quale  attivita'
didattica  ordinaria.  L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli
apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche
necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle
competenze di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti
tecnici e professionali. 
3. Nel caso in cui  l'attivita'  didattica  delle  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione riprenda  in  presenza  entro  il  18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza,  le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie, tenuto conto del possibile recupero  degli  apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e  dei  risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della  programmazione  svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; 
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo  del  primo  ciclo  di
istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o piu' di  esse  e
rimodulando  le  modalita'  di  attribuzione  del  voto  finale,  con
specifiche disposizioni per i  candidati  privatisti,  salvaguardando
l'omogeneita'  di  svolgimento  rispetto  all'esame   dei   candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017; 
c) le modalita' di costituzione e di  nomina  delle  commissioni,
prevedendo  la  loro  composizione  con   commissari   esclusivamente
appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno  per  l'esame  di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione,  in  deroga  all'articolo  16,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 62 del 2017; 
d) le prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo,
prevedendo anche la sostituzione  della  seconda  prova  a  carattere
nazionale con una prova  predisposta  dalla  singola  commissione  di
esame affinche' detta prova sia aderente  alle  attivita'  didattiche
effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche
discipline  di  indirizzo,  sulla  base  di  criteri  del   Ministero
dell'istruzione  che  ne  assicurino  uniformita',  in  deroga   agli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni  sanitarie  non  possano  svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al  comma  3,  in  quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 
a) le modalita',  anche  telematiche,  della  valutazione  finale
degli  alunni,  ivi  compresi  gli   scrutini   finali,   in   deroga
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e  all'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; 
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione con la valutazione finale da  parte  del  consiglio  di
classe che tiene conto altresi' di un elaborato del  candidato,  come
definito dalla stessa ordinanza, nonche' le modalita' e i criteri per
l'attribuzione del voto finale, con  specifiche  disposizioni  per  i
candidati privatisti,  salvaguardando  l'omogeneita'  di  svolgimento
rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e
10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; 
c) l'eliminazione delle prove scritte e la  sostituzione  con  un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita' anche telematiche
e punteggio per  garantire  la  completezza  e  la  congruita'  della
valutazione,  e  dettando  specifiche  previsioni  per  i   candidati
esterni, per  l'esame  di  stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del  decreto  legislativo
n. 62 del 2017; 
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e
del relativo premio, anche  in  deroga  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di  tutelare  la  piena
valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3. 
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita' per l'adattamento agli studenti con disabilita' e  disturbi
specifici di  apprendimento,  nonche'  con  altri  bisogni  educativi
speciali. 
6. In ogni caso, limitatamente all'anno  scolastico  2019/2020,  ai
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si  prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7,
comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando  quanto  stabilito
nel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  nell'integrazione  del
punteggio di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto
legislativo, anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tiene
conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  apprendimento
conseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze
maturate nei percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di  cui  all'articolo  17,
comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli  esami  preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  n.  62  del
2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  nel  corso   della   sessione
straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,  del  citato  decreto
legislativo. La configurazione dell'esame di Stato  per  i  candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati  interni  dalle
ordinanze di cui al comma 1. 
8.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, sentito il  Ministro  dell'istruzione,  puo'  emanare
specifiche  disposizioni,   con   proprio   decreto,   per   adattare
l'applicazione delle ordinanze  di  cui  al  presente  articolo  alle
specificita' del sistema della formazione italiana nel mondo  di  cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  anche  avuto  riguardo
all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti. 
9. I provvedimenti di cui al  presente  articolo  devono  garantire
l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di  istruzione
e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di  cui  all'articolo  3,
comma  2,  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  come   integrato
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
ridotto dall'articolo 18, comma 2,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami
di Stato, e' riscontrata l'entita' dei risparmi realizzati  a  valere
sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono  versati  alle
entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati  al  fondo
per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26
dicembre 2006, n. 296,  nel  rispetto  del  saldo  dell'indebitamento
netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020 , n. 22 – IL TESTO COMPLETO

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Gazzetta Ufficiale

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Circolare 31 marzo 2020: misure urgenti in materia di contenimento2020-04-19T15:25:43+00:00

Circolare ai prefetti, alcuni chiarimenti sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19

Alcuni chiarimenti sull’applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone, per la prevenzione del contagio Covid-19, sono stati forniti ai prefetti con una circolare del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.
Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di
un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.
In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.

Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.

IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi

Circolare 31 marzo 2020. Misure urgenti in materia di contenimento

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Conferenza stampa del Presidente Conte e DPCM – 01 aprile 20202020-04-02T05:40:36+00:00

Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte

Conferenza stampa del Presidente Conte

01 Aprile 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

“Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell’ emergenza.- ha detto il Presidente Conte – Oggi abbiamo superato 13155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiare i sacrifici a cui si è sottoposti.” ha dichiarato il Presidente.  

“Siamo sempre in stretto contatto con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico, – ha proseguito Conte – i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di potere iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa.”



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SPOSTAMENTI – Aggiornamento 25 Aprile 20202020-04-26T16:31:26+00:00

Pagina aggiornata al 25 aprile 2020

  1. Cosa prevedono le norme per gli spostamenti delle persone? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? 
    Sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute.
    Inoltre, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute. È vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
    I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze dell’ordine statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni potrà essere oggetto di controlli successivi e la non veridicità di quanto dichiarato costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
  2. Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
    È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
  3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
    In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
  4. Posso muovermi in città?I divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.
  5. Recarsi in una delle qualsiasi attività commerciali rimaste aperte costituisce una motivazione valida per gli spostamenti?
    Sì, ma alle condizioni specificate con la risposta alla domanda n. 1, e dunque per assolvere a una necessità della vita quotidiana dell’interessato (o del suo nucleo familiare) o per motivi di salute. Pertanto lo spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere giustificato nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e dovrà sempre rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.
  6. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
    Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
  7. È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita?
    Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si ha la residenza o il domicilio sono vietati. È possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati. Il Ministero dell’Interno, con apposita circolare (n. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ, del 23 marzo u.s.), ha comunque chiarito che si può considerare giustificato lo spostamento dal Comune di residenza nel caso in cui il punto vendita per l’approvvigionamento di generi alimentari più vicino o più accessibile rispetto alla propria abitazione si trovi nel territorio di un Comune confinante. Il cittadino identificato in un comune diverso da quello di residenza ha comunque l’onere di addurre e comprovare di trovarsi in tale specifica situazione. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  8. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
    Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita espressamente previste dal Dpcm 10 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).
  9. Le edicole sono aperte, ma posso andare a comprare un giornale o un periodico o rischio una sanzione?
    L’acquisto dei quotidiani e dei periodici è ritenuto una “necessità”, quindi anche gli spostamenti da e per le edicole, che li vendono.
  10. Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
    Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
  11. L’operatore volontario del servizio civile universale può spostarsi per le esigenze connesse allo svolgimento del servizio?
    Sì, può spostarsi. Sul modello di autodichiarazione pubblicato sul sito del Ministero dell’interno, in aggiunta alle altre informazioni richieste, indica che lo spostamento è determinato da “esigenze lavorative” e nelle note dichiara che “è operatore volontario del servizio civile universale, contrattualizzato con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, e opera con l’ente………….. (nome dell’ente)”.
  12. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
    È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
  13. Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
    In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa o fruire di ferie o congedi.
  14. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
    No, a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute. Non è invece consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile.
  15. È possibile raggiungere la seconda casa?
    No. È vietato trasferirsi o spostarsi, con qualsiasi mezzo, in un Comune diverso da quello in cui ci si trovava alla data del 22 marzo, salvo che per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. Anche all’interno del Comune gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute. L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
  16. Posso andare a fare visita o a mangiare dai parenti?
    No, non è uno spostamento necessario e, quindi, non rientra tra gli spostamenti ammessi dal decreto.
  17. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
    Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  18. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
    Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
  19. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
    Ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  20. Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
     
    L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.
  21. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
    Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Turismo”.
  22. È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
    Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
  23. Posso uscire con il mio animale da compagnia?
    Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. 
  24. Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
    Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). 
  25. Sono consentiti gli spostamenti per accudire e curare animali, quali, ad esempio, i cavalli, gatti, cani di cui si è proprietari/responsabili, ma che non sono detenuti presso la propria abitazione?
    No, tali spostamenti sono di norma vietati, perché alle esigenze anche di salute dell’animale provvede la struttura dove esso è alloggiato (maneggio, gattile, canile etc.). Lo spostamento [verso la struttura dove è alloggiato l’animale] è invece consentito se indispensabile per esigenze di salute e cura dell’animale, nei soli casi in cui la struttura abbia comunicato di non potersene fare carico. In tali limitati casi lo spostamento, negli eventuali controlli, dovrà essere giustificato mediante autocertificazione.
  26. Si può uscire per fare una passeggiata?
    Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.
  27. È consentito fare attività motoria?
    L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti.
  28. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
    No. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici è vietato.
  29. Posso utilizzare la bicicletta?
    L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione. In ogni circostanza deve comunque essere osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  30. Quanti passeggeri possono viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto?
    Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. 
  31. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni agli spostamenti delle persone?
    Consultare la Faq corrispondente nella sezione “Violazioni e sanzioni”.
  32. È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
    Solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
  33. È consentito lo spostamento sul territorio, anche fuori dal proprio comune di residenza, per l’esercizio di professioni che richiedono operazioni in loco, come nel caso di perizie, rilievi topografici-catastali e/o misurazioni di terreni e/o fabbricati?
    Sì, sempre nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. I motivi dello spostamento devono essere legati unicamente ad esigenze lavorative e comunque devono essere dimostrati, anche mediante autocertificazione che deve riportare tutte le indicazioni sul percorso più breve per il raggiungimento dei siti indicati e per le successive verifiche sull’esercizio effettivo di tale attività professionale in tali siti.
  34. Come si devono comportare i transfrontalieri?
    I lavoratori transfrontalieri potranno entrare e uscire, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico, dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione ovvero altra documentazione comprovante rapporti di lavoro nello Stato confinante (vedi faq precedenti).
  35. Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l’estero?
    Faq in aggiornamento. Per informazioni urgenti si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  36. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo? 
    Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. Lo spostamento in questione rientra tra le fattispecie di “assoluta urgenza”, che dovrà essere autocertificato con il modulo messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, compilato in tutte le sue parti, indicando, in particolare, il tragitto percorso e il domicilio ove la persona si reca. Resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.
  37. Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
    Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti o che intendono entrare nel territorio italiano o uscire dallo stesso, a prescindere dalla loro nazionalità.
  38. È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
    Come previsto dal Dpcm 10 aprile 2020, per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Dal 14 aprile è anche consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. Pertanto, gli spostamenti per e dalle sedi delle aziende la cui attività è sospesa, sono consentiti solo se funzionali alle attività consentite già specificate, nonché per eventuali urgenze, negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
  39. Sono appena rientrato in Italia e sto trascorrendo il prescritto periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario (della durata di quattordici giorni) nell’abitazione o nella dimora indicata al momento del ritorno. Posso trasferirmi, durante questo periodo, in un’altra abitazione o dimora? 
    Sì, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario è consentito trasferirsi in un’abitazione o una dimora diversa da quella preventivamente indicata all’Autorità sanitaria, salvo che non siano insorti sintomi da COVID-19. Dal momento del trasferimento bisogna trascorrere nella nuova abitazione prescelta un periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (il periodo trascorso nella prima abitazione non è computato, quindi in caso di trasferimento va perduto). Il trasferimento deve essere previamente comunicato all’Autorità sanitaria mediante una dichiarazione contenente: l’indirizzo completo della nuova abitazione o dimora, il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa, l’itinerario che si intende effettuare e l’impegno al rispetto delle vigenti prescrizioni per il contenimento del contagio anche per il raggiungimento della nuova dimora e per la sistemazione nella stessa. L’Autorità sanitaria inoltra la comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
  40. Ho accompagnato una persona malata al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS), posso aspettare stazionando nella sala d’attesa? 
    No, agli accompagnatori dei pazienti al dipartimento di emergenza o al pronto soccorso (DEA/PS) non è consentito di permanere nelle sale d’attesa, salvo che non siano impartite diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
  41. Sono un parente o un conoscente di un paziente ospitato presso una struttura di lungo degenza, o in una residenza sanitaria assistita (RSA), o in hospice, o in strutture riabilitative, per anziani, autosufficienti e non, posso andare a fargli visita?
    L’accesso in tali strutture da parte di parenti e conoscenti dei pazienti ivi ospitati è consentito solo nei casi indicati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui è necessario preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
  42. Devo effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato, posso farmi accompagnare da una terza persona?
    Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. In tale caso, si è tenuti a percorrere il tragitto strettamente necessario allo spostamento. Si precisa, inoltre, che le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro (il passeggero si può sedere sul sedile posteriore) e che non si può andare in due in moto, sulla quale la distanza minima di un metro non è rispettabile. Questi limiti non valgono solo se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.
    Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove l’agente operante ne faccia richiesta.
  43. Abito in un luogo di montagna/collina oppure in un luogo di mare/lago/fiume, mi è consentito fare una passeggiata in montagna/collina o in riva al mare/lago/fiume? 
    Sì. È sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020, con la conseguenza che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione.
    Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.
    Sono fatti salvi, peraltro, diversi e più stringenti divieti imposti su base locale perché giustificati da specifiche situazioni territoriali.
    La sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla propria abitazione) potrà essere giustificata con autocertificazione, se gli agenti che fanno i controlli la richiedono.

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C.d.M. n. 38, Conferenza stampa del Presidente Conte – 24 Marzo 20202020-03-24T19:52:37+00:00

Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte

Consiglio dei Ministri n. 38, conferenza stampa del Presidente Conte

24 Marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha tenuto a Palazzo Chigi una conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri n. 38.

Il Consiglio dei Ministri è convocato per il 24 marzo 2020, alle ore 14.00, a Palazzo Chigi con il seguente ordine del giorno:

  • DECRETO-LEGGE:Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19  (PRESIDENZA-SALUTE)
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (POLITICHE AGRICOLE);
  • PROVVEDIMENTO A NORMA DELL’ARTICOLO 143 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
    Proposta di proroga di scioglimento di un consiglio comunale;
  • VARIE ED EVENTUALI…

Seguirà testo del Decreto Legge…

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Sanzioni più severe – Gazzetta Ufficiale 25 Marzo 20202020-03-26T16:19:32+00:00

Fonte: Governo – Ministero della Salute

Decreto legge 19, in vigore da oggi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo

25 Marzo 2020

Il Decreto legge 19, in vigore da oggi e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo, raccoglie e conferma la disciplina fin qui emenata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ai Presidenti di Regione è attribuita la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, in risposta a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio.

A garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale il Decreto del 25 marzo inasprisce il sistema sanzionatorio, disciplinato dall’art.4.

Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Pubblici esercizi, attività produttive o commerciali

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La sanzione si applica in particolare per le attività previste dall’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa):

  • cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

  • palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi; 

  • servizi educativi per l’infanzia, scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master e altri analoghi corsi;

  • attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

  • attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

  • altre attività d’impresa o professionali, ad esclusione dei servizi di pubblica necessità;

  • fiere e mercati.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Quarantena, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni). 

Controlli delle Forze di polizia e delle Forze armate

Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Data di pubblicazione: 26 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 26 marzo 2020

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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38 – 24 Marzo 20202020-03-25T08:54:30+00:00

Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte

24 Marzo 2020

Il Comunicato Stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei Ministri n. 38.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 38

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, martedì 24 marzo 2020, alle ore 14.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

*****

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Decreto-legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure adottabili rientrano:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.

È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.

Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.

Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

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ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che modifica l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per effetto del trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si redistribuiscono le competenze che permangono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e se ne fissa la dotazione organica dirigenziale.

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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino dei principi di legalità all’interno dell’amministrazione comunale, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria).

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 17.30.

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Nuova ordinanza Ministro della Salute e dell’Interno – 22 marzo 20202020-04-19T15:25:56+00:00

Nuova ordinanza sugli SPOSTAMENTI – 22 marzo 2020

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020.

“Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova ordinanza -. Chi da domani non andrà più al lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte”.

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2020

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Covid-19: DPCM 22 marzo 20202020-03-23T08:26:45+00:00

Coronavirus, Dpcm 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del Dpcm.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DPCM 22 marzo 2020, il pdf

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DPCM 22 marzo 2020 – Elenco attività aperte2020-03-23T08:15:05+00:00

Dpcm 22 marzo 2020: elenco delle attività che restano aperte e relativi codici Ateco

1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 | Pesca e acquacoltura
5 | Estrazione di carbone
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
9.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10 | Industrie alimentari
11 | Industria delle bevande
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94 | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno
17 | Fabbricazione di carta
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 | Fabbricazione di pro.dotti chimici
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1 | Fabbricazione di articoli in gomma
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
28.3 | Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
28.93 | Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 | Gestione delle reti fognarie
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 | Ingegneria civile
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del ta acco
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19 | Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51 | Trasporto aereo
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 | Servizi postali e attività di corriere
55.1 | Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative
69 | Attività legali e contabili
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 | Ricerca scientifica e sviluppo
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 | Servizi veterinari
80.1 | Servizi di vigilanza privata
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00 | Attività dei cali center
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 | Istruzione
86 | Assistenza sanitaria
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale
88 | Assistenza sociale non residenziale
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Elenco attività aperte: allegato 1 al Dpcm 22 marzo 2020 (.pdf testo)

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Dichiarazioni del Presidente Conte – 21 Marzo 20202020-03-23T07:30:06+00:00

Fonte: Dichiarazioni del Presidente Conte

Sabato, 21 Marzo 2020

Dichiarazioni del Presidente Conte
Sabato, 21 Marzo 2020

Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure per il contenimento dell’epidemia.

Buonasera a tutti, sin dall’inizio ho scelto la linea della trasparenza, la linea della condivisione, ho scelto di non minimizzare, non nascondere la realtà che ogni giorno è sotto i nostri occhi. Ho scelto di rendere tutti voi partecipi della sfida che siamo chiamati ad affrontare, è la crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo Dopoguerra. In questi giorni durissimi, siamo chiamati a misurarci con immagini, con notizie che ci feriscono, ci lasciano un segno che rimarrà sempre impresso nella nostra memoria, anche quando questo, ci auguriamo presto, sarà finito.

La morte di tanti concittadini è un dolore che ogni giorno si rinnova, questi decessi per noi, per i valori con cui siamo cresciuti, per i valori che ancora oggi noi condividiamo, non sono semplici numeri, quelle che piangiamo sono persone, sono storie di famiglie che perdono gli affetti più cari. 

Le misure sin qui adottate, l’ho già detto, richiedono tempo prima che possano spiegare i loro effetti, dobbiamo continuare a rispettare tutte le regole con pazienza, con responsabilità, con fiducia. Sono misure severe, ne sono consapevole, rimanere a casa, rinunciare a radicate abitudini, non è affatto facile ma non abbiamo alternative, in questo momento dobbiamo resistere perché solo in questo modo riusciremo a tutelare noi stessi e a tutelare le persone che amiamo.

Il nostro sacrificio di rimanere a casa è per altro minimo, se paragonato al sacrificio che stanno compiendo altri concittadini, negli ospedali, nei luoghi cruciali per la vita del Paese c’è chi rinuncia, chi rischia molto di più. Penso in particolare innanzitutto ai medici, agli infermieri ma penso anche alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, agli uomini e alle donne della Protezione Civile, ai commessi dei supermercati, ai farmacisti, agli autotrasportatori, ai lavoratori dei servizi pubblici, anche ai servizi dell’informazione, donne e uomini che non stanno andando semplicemente a lavorare, ma compiono ogni giorno un atto di grande responsabilità verso l’intera nazione. Compiono un atto di amore verso l’Italia intera.

Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell’intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.

Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza.Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Quindi, fate attenzione, non abbiamo previsto nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Invito tutti a mantenere la massima calma, non c’è ragione di fare una corsa agli acquisti, non c’è ragione di creare code che in questo momento non si giustificano affatto. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicureremo tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.Assicureremo ovviamente anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.

Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale.
Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo. 

È una decisione non facile, ma è una decisione che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio.
È una decisione che si rende necessaria, oggi in particolare, per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell’epidemia.

L’emergenza sanitaria – ma lo avevamo previsto – sta tramutando in piena emergenza economica, ma a voi tutti dico: “Lo Stato c’è. Lo Stato è qui”. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzare la testa e ripartire quanto prima.

Mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte, come una catena a protezione del bene più importante: la vita. Se dovesse cedere anche solo un anello, questa barriera di protezione verrebbe meno, esponendoci a pericoli più grandi, per tutti.

Quelle rinunce che oggi vi sembrano un passo indietro, domani ci consentiranno di prendere la rincorsa e ritornare presto nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici, nelle nostre piazze, fra le braccia di parenti, di amici.

Stiamo rinunciando alle abitudini più care, lo facciamo perché amiamo l’Italia, ma non rinunciamo al coraggio e alla speranza nel futuro. Uniti ce la faremo.

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Comunicato n. 119 – 20 marzo 2020: “Garantire efficace distanziamento sociale”2020-03-23T07:29:52+00:00

Covid-19, Speranza: “Garantire efficace distanziamento sociale”

Comunicato n. 119
Data del comunicato 20 marzo 2020

Rif: Comunicato n. 119

«È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia».
Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo avere firmato la nuova ordinanza con l’allargamento delle misure restrittive. Ordinanza che sarà in vigore fino al 25 marzo e che prevede:

a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.


moduli, circolari, leggi e decreti

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Comunicato n. 118 – 19 marzo 2020: ricetta medica via email o SMS2020-03-23T07:29:40+00:00

Speranza: “Per limitare gli spostamenti puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono”

Comunicato n. 118
Data del comunicato 19 marzo 2020

“Dobbiamo fare di tutto per limitare gli spostamenti e ridurre la diffusione del virus Covid-19. Puntiamo con forza sulla ricetta medica via email o con messaggio sul telefono. Un passo avanti tecnologico che rende più efficiente tutto il Sistema sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta la firma, in queste ore, da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile di un’ordinanza che consente ai cittadini di ottenere dal proprio medico il “Numero di ricetta elettronica” senza più la necessità di ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo. Si tratta di un’ulteriore misura che viene incontro alla necessità di limitare la circolazione dei cittadini e di arrestare i contagi del nuovo coronavirus.

“Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore – si legge nell’ordinanza – l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica tramite:

a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);

b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico”.

Nella stessa ordinanza, disposta di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, vengono disciplinate anche tutte le modalità operative per farmacie e ASL per i farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale e per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente dei pazienti.

Data di pubblicazione: 19 marzo 2020 , ultimo aggiornamento 19 marzo 2020


moduli, circolari, leggi e decreti

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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 182020-03-23T07:28:58+00:00
Quadro riepilogativo D.L. 17 marzo 2020, n. 182020-03-23T07:28:52+00:00
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 372020-03-17T07:48:41+00:00

Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37

Lunedì, 16 Marzo 2020

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 16 marzo 2020, alle ore 12.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

COVID-19, MISURE STRAORDINARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, del Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Di seguito una panoramica delle misure economico-finanziarie sui 4 fronti principali.

1. Misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema sanitario, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

  • vengono individuate le coperture per le 20.000 assunzioni già deliberate per il Sistema sanitario nazionale;
  • il Fondo emergenze nazionali viene incrementato complessivamente di 1,65 miliardi;
  • lo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020;
  • il finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) mentre le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni);
  • l’autorizzazione a Invitalia a erogare finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni);
  • la previsione che la Protezione civile possa disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni);
  • la possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con una ferma eccezionale di un anno, mentre vengono potenziati i servizi sanitari militari. L’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica (il totale di questi interventi assomma a 64 milioni);
  • la possibilità, ove non sia possibile reclutare nuovo personale, di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione;
  • una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive dell’Unione Europea;
  • disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi;
  • l’introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di materiali e strumentazioni sanitari;
  • lo stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • lo stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici;
  • l’istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni;
  • la previsione che, nella vigenza dello stato di emergenza e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie già previste, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità;
  • la disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza

  • la cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
  • la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
  • è riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
  • è istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
  • misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
  • si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;
  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate;
  • misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria;
  • l’incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
  • misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

Per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.

  • Una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
    • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
    • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
    • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
    • la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
    • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
    • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
    • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
    • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
    • la sospensione dei termini operativi del fondo;
    • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
    • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
    • facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
    • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;
  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;
  • la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;
  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;
  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. Misure in campo fiscale, allo scopo di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità

  • Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
  • differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
  • disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
  • sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
  • premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
  • l’introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;
  • donazioni COVID-19 – la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; inoltra viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
  • affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
  • disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
  • disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
  • la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;
  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Inoltre, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

  • nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;
  • misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
  • misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
  • disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
  • misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
  • la possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza,  per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza;
  • la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:
  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
  • il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
  • misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
  • misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
  • la proroga del mandato dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
  • la proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

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PROROGA DEI TERMINI PER L’ADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI

Disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ha approvato un disegno di legge che dispone la proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.

In considerazione dello stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19, il disegno di legge proroga di tre mesi i termini con scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020.

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DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio e il conseguente stanziamento di un milione di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per far fronte alle prime necessità.

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DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Sant’Antimo (Napoli) e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’ente a una Commissione di gestione straordinaria.

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CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, stipulata il 27 novembre 2019, finalizzata a definire una specifica disciplina per l’adeguamento retributivo per il personale italiano assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e negli Istituti italiani di cultura all’estero.

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CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato la costituzione in giudizio dello Stato nel conflitto di attribuzione promosso dalla regione Veneto avverso il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 5 dicembre 2019, n. 1676, recante la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei, comuni di Auronzo di Cadore, Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Pietro di Cadore, San Nicolò di Comelico e Comelico Superiore” (BL),.

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NOMINE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:

  • su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, la nomina a Vice Comandante generale dell’Arma dei carabinieri del generale di corpo d’armata Gaetano Angelo Antonio MARUCCIA;
  • su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, la promozione al grado di generale di Corpo d’armata del Generale di divisione del ruolo normale – Comparto ordinario della Guardia di finanza Piero BURLA.

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LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato undici leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato:

  • di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 3 del 28 gennaio 2020, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)”, in quanto una norma in materia urbanistica si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e viola l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e buon andamento, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione; un’altra norma riguardante i finanziamenti pubblici per le associazioni di promozione sociale lede i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarietà degli enti del terzo settore, di cui all’articolo 2 e 118, ultimo comma, della Costituzione; un’altra norma ancora in materia di benefici abitativi lede i principi di uguaglianza e di ragionevolezza espressi dall’articolo 3 della Costituzione; altre norme di carattere finanziario violano, infine, l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione e l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
  • di non impugnare
    1. la legge la legge della Regione Sicilia n. 1 del 24/01/2020, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;
    2. la legge della Regione Veneto n. 1 del 24/01/2020, recante “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”;
    3. la legge della Regione Veneto n. 2 del 24/01/2020, recante “Disposizioni in materia di enti locali”;
    4. la legge della Regione Abruzzo n. 2 del 21/01/2020, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) Sentenza Corte d’Appello di L’Aquila n. 906/2019”;
    5. la legge della Regione Basilicata n. 3 del 28/01/2020, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2020”;
    6. la legge della Regione Marche n. 1 del 20/01/2020, recante “Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”;
    7. la legge della Regione Abruzzo n. 4 del 28/01/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
    8. la legge della Regione Lombardia n. 1 del 31/01/2020, recante “Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Somaglia e Casalpusterlengo, in provincia di Lodi”;
    9. la legge della Regione Veneto n. 3 del 30/01/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali””;
    10. la legge della Regione Veneto n. 4 del 30/01/2020, recante “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 14.05.

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Consiglio dei Ministri n.37: dichiarazione del Presidente Conte2020-03-23T07:28:07+00:00

Fonte: Consiglio dei Ministri n.37, la dichiarazione del Presidente Conte

Lunedì, 16 Marzo 2020

 Al termine del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, hanno illustrato in conferenza stampa il Decreto #CuraItalia. In apertura la dichiarazione del Presidente Conte.

Buongiorno a tutti,
abbiamo appena concluso i lavori del Consiglio dei Ministri e questo è un passaggio importante, quello che c’è stato oggi,  perché abbiamo approvato il decreto legge contenente le misure economiche.

Il Governo è vicino alle tante imprese, ai commercianti, ai liberi professionisti, alle famiglie, ai nonni e alle mamme, ai papà, anche ai giovani, che stanno facendo tutti enormi sacrifici per il bene comune, per il bene più alto che è quello della salute: la salute dei cittadini, la salute pubblica.

Nessuno deve sentirsi abbandonato.  È stato questo il nostro obiettivo fin dall’inizio e oggi questa deliberazione, questa approvazione del decreto legge lo dimostra.

Lo Stato è qui, le misure di sostegno e di spinta che sono state inserite in questo decreto ne sono concreta testimonianza. Concreta testimonianza della presenza dello Stato. Stiamo offrendo una nostra risposta anche sul terreno economico, possiamo quindi parlare di modello italiano non solo per quanto riguarda la strategia di contrasto alla diffusione del contagio, ma possiamo iniziare a parlare anche di un modello italiano  anche per quanto riguarda  la strategia, la politica economica per far fronte a questa grande emergenza economica e sociale. Siamo stati i primi a mettere in campo qualcosa come 25 miliardi di euro di denaro fresco a beneficio del sistema economico italiano, a beneficio delle imprese, a beneficio  delle famiglie. E attiviamo flussi, attenzione, per complessivi 350 miliardi.

Questa è una manovra economica poderosa. Permettetemi di sottolinearlo: non abbiamo mai pensato e dimostriamo di non pensare di poter combattere un’alluvione con gli stracci, con i secchi, noi stiamo cercando di costruire, pienamente partecipi degli sforzi che tutti gli italiani stanno facendo, una vera e propria diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori. Su questa strada vogliamo che l’Europa ci segua.
I segnali, i primi pronunciamenti sono importanti ma è chiaro che l’Italia è promotrice di un messaggio che si estende a tutte le istituzioni europee. Il ministro Gualtieri tra un po’ – adesso lascerò la parola a lui – entrerà nell’Eurogruppo e io fra qualche minuto avrò una videoconferenza con il G7.

L’Italia è in prima fila. Dobbiamo agevolare e sostenere gli Stati in questa fase facendo tutto quello che serve per aiutare i nostri cittadini. È una partita europea che va giocata a viso aperto con spirito di collaborazione e una strategia condivisa di aiuto, di solidarietà vera ed effettiva che noi vogliamo mettere in campo. E confidiamo che tutti gli altri Stati membri ci seguiranno.

Ancora, e concludo lasciando la parola al ministro Gualtieri, con questo decreto, forte e deciso nei numeri delle misure, noi non esauriamo il nostro compito per quanto riguarda gli interventi in campo economico.
Siamo consapevoli che questo decreto non basterà ma voglio dire ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie che oggi il governo risponde presente e risponderà presente anche domani.

Domani ovviamente dovremo già predisporre nuove misure perché dovremo anche ricostruire un tessuto economico-sociale che viene fortemente intaccato da questa emergenza. Come? Con un piano di ingenti investimenti che dovremo ovviamente promuovere con una rapidità che il nostro Paese non ha mai conosciuto prima. Quindi semplificazione, innovazione, alleggerimento delle tasse. Concludo dicendo che sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di questa grandiosa comunità che addirittura ho l’onore di guidare in questo frangente così complesso, così delicato per la nostra storia. Tanti italiani sono direttamente in trincea negli ospedali, nelle fabbriche, nelle farmacie, dietro le casse di un supermercato. Tanti rimangono a casa ma non rimangono inerti. Li sostengono da un balcone, da una finestra, cantano con loro, cantano l’inno nazionale. Possiamo essere davvero orgogliosi di essere italiani. Insieme ce la faremo.

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ZONE INTERESSATE DAL DECRETO2020-03-30T08:53:59+00:00
TRASPORTI2020-04-19T15:31:39+00:00
  1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
    No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
  2. I corrieri merci possono circolare?
    Sì, possono circolare.
  3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
  4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
    I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali  e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
  5. Sono previste limitazioni o controlli alle partenze con navi di linea e traghetti?
    Sì, tutti i servizi di trasporto terrestre, marittimo, lacuale e aereo, di linea e non di linea, nazionali e internazionali, sono stati limitati o ridotti, ovvero completamente soppressi. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In ogni caso, prima di intraprendere qualsiasi viaggio, si raccomanda di verificare le condizioni di operatività del trasporto nei siti web delle imprese che operano i servizi.
    Si ricorda che gli spostamenti nel territorio nazionale, inclusi quelli con i mezzi di trasporto di linea e non di linea, sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o di assoluta urgenza, da giustificare tramite autodichiarazione disponibile nel sito del Ministero dell’interno. Per le condizioni relative agli spostamenti dall’Italia verso l’estero e dall’estero verso l’Italia si rinvia alla pagina del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  6. I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività?
    Si veda la medesima faq nella sezione “Attività produttive, professionali e servizi”.
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Covid-19 – Decreto 11.032020-03-12T16:18:31+00:00
SPOSTAMENTI: riferimento legislativo – 14 marzo 20202020-03-18T07:39:22+00:00
Covid-19 – Decreto 09.032020-03-12T16:21:08+00:00
Covid-19 – Circolare 12.032020-03-14T16:46:22+00:00
LAVORO2020-04-26T16:34:02+00:00
  1. La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori?
    Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d’emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.
  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile di cui al DPCM 11 marzo 2020 è previsto fino alla fine dello Stato di emergenza?
    La modalità di lavoro agile, cd. smart working, ai sensi dell’articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”) è la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa nel pubblico impiego fino alla fine dello stato di emergenza o, se del caso, ad un termine più breve stabilito con Dpcm su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Dpcm del 10 aprile 2020 ha specificato che tale modalità di lavoro può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato prescindendo dagli accordi individuali e che i relativi obblighi di informativa sono assolti anche in via telematica con la documentazione disponibile sul sito dell’INAIL.
    Tale modalità è applicata, in quello privato, ai lavoratori dipendenti disabili con connotazione di gravità e ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità con connotazione di gravità. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
  3. Lo smart working, nell’attuale situazione, è una priorità? Le amministrazioni devono adottare ogni idonea determinazione volta a favorirne la fruizione?
    Sì. Fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile è costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, è quindi necessario un ripensamento da parte delle PA rispetto alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo di includere anche attività originariamente escluse. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere allo smart working le PA adottano strumenti alternativi come, ad esempio, le ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. La presenza negli uffici è limitata ai soli casi in cui la presenza fisica del dipendente sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e delle attività indifferibili. Le amministrazioni sono tenute a garantire il rispetto di tale indicazione, anche al fine del prioritario interesse alla tutela della salute del personale dipendente.
  4. È necessario un atto formale tipizzato di autorizzazione allo smart working da parte della PA?
    No. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso a tale modalità di lavoro, escludendo appesantimenti amministrativi, e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
  5. È necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta per accedere allo smart working?
    No. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA per cui il datore di lavoro è parte attiva nel proporre il ricorso dell’istituto ai propri lavoratori. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi, e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
  6. È necessaria una reportistica giornaliera dei risultati raggiunti dal lavoratore in smart working?
    Non è escluso che le PA, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, possano prevedere una reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. E’ comunque possibile, nell’ambito dell’autonomia di ciascuna amministrazione, ricorrere a schede o documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più estesi.
  7. Si può derogare all’accordo individuale, agli obblighi informativi e alla comunicazione relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali?
    Sì. Secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 le PA assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le pubbliche amministrazioni, quindi, possono derogare all’accordo individuale (art. 18 l. 81/2017), all’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22 l. 81/2017) e alle comunicazioni relative all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali (art. 23 l. 81/2017).
  8. Le attività indifferibili devono essere svolte necessariamente in presenza?
    No. La direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione chiarisce che le attività indifferibili possono essere svolte sia nella sede di lavoro, anche solo per alcune giornate, quando il dipendente fa parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio, sia con modalità agile.
  9. Il periodo di prova del dipendente assunto dalla PA può essere svolto in smart working?
    Si. Il periodo di prova non è incompatibile con lo smart working che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Ai fini del compimento del periodo di prova, infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato che, nel caso dello smart working, è svolto in modalità agile. Le PA garantiscono che i dipendenti in smart working non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera (art. 14 legge 124/2015).
  10. Il personale in smart working ha diritto al buono pasto?
    No. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, con riferimento allo smart working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto. Ciascuna PA, dunque, assume le determinazioni di competenza sull’attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
  11. Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?
    No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.
  12. Il lavoratore, in attesa che l’amministrazione provveda a fornire il supporto tecnologico adeguato per il ricorso allo smart working, può essere esentato dal servizio come stabilito dall’art. 87, comma 3 del D.L. 18/2020?
    La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione (art. 87, comma 2, D.L. 18/2020). Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio solo a seguito dell’utilizzo di strumenti alternativi: ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva (art. 87, comma 3, D.L. 18/2020).
  13. Qualora la PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, il lavoratore è automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro in attesa che gli venga attribuita l’attività da svolgere in smart working?
    Ciascuna PA è responsabile della gestione del proprio personale e dell’applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’obbligo di individuazione delle attività indifferibili e le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza. In ossequio a tale obbligo le amministrazioni devono individuare, sia pur con comunicazione semplificata, le modalità con cui i dipendenti dovranno rendere la prestazione lavorativa e da ciò ne discende che il singolo dipendente non può ritenersi automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.
  14. E’ possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?
    Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza.
  15. La PA può chiedere la presenza in sede “a rotazione” al personale che già svolge la prestazione lavorativa in smart working?
    Sì. Le attività indifferibili e quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza possono essere svolte attraverso lo smart working e mediante la presenza del personale sul luogo di lavoro. Le PA, nell’ambito delle predette attività, individuano quelle che possono essere svolte in smart working, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e quelle che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio. La rotazione dei dipendenti per garantire la presenza di un presidio presso gli uffici può essere garantita anche in alternanza allo smart working.
  16. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico?
    Si veda la medesima faq nella sezione “Uffici pubblici”.
  17. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
    Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
  18. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?
    Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.
  19. Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro pubblico può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse?
    Sì. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le pubbliche amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
  20. Le linee guida contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, firmate il 14 marzo a Palazzo Chigi dalle parti sociali, si applicano soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?
    Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.
  21. Cosa viene disposto per quelle prestazioni lavorative che non rientrano tra le prestazioni essenziali e la cui natura intrinseca non consente lo svolgimento con modalità di lavoro agile, come nel caso di archivisti, commessi, autisti e ogni altro tipo di personale ausiliario, nell’ipotesi in cui tali soggetti abbiano esaurito le ferie maturate al 12 marzo 2020?
    Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020. L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
  22. Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse?
    Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l’utilizzo delle ferie riferite all’anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.
  23. I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”?
    No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.
  24. Sono un lavoratore transfrontaliero. Posso accedere al lavoro agile? 
    Sì. Chi risiede in Italia e lavora in uno Stato limitrofo può accedere al lavoro agile, se il suo datore estero lo consente e secondo le condizioni previste dalla legge che regola il contratto di lavoro; non sono richiesti adempimenti in Italia al datore di lavoro straniero. Chi risiede all’estero e lavora in Italia può accedere allo smart working alle stesse condizioni della generalità dei lavoratori.
  25. Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?
    Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
    Per i lavoratori del  settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell’articolazione dell’orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell’emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI2020-04-26T16:51:06+00:00

  1. Gli studi privati devono restare chiusi?
    No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
  2. Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?
    Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d’attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l’accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.
  3. Sono incluse nella sospensione le attività dei call center?
    No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.
  4. Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un’azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo un’attività produttiva?
    No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
  5. I soggetti che svolgono attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attività? 
    Sì. L’attività può continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 33.
  6. Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese?
    No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti (v. faq spostamenti).
  7. Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai “servizi assicurativi”? Possono quindi proseguire le proprie attività?
    Le autoscuole devono sospendere l’attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo.
  8. Le agenzie di pratiche auto possono proseguire l’attività?
    Le agenzia di pratiche auto possono proseguire l’attività solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  9. Le agenzie immobiliari sono da considerare servizio necessario?
    Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.
  10. Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)
    Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
  11. Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa? 
    Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell’attività non la forma con cui la stessa si esercita. L’articolo 2, comma 2, del Dpcm 10 aprile 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).
  12. È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?
    È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.
  13. Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?
    Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).
  14. L’elenco delle attività inerenti i servizi alla persona consentite è tassativo?
    Sì, l’elenco dei servizi consentiti è tassativo.
  15. È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
    Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.
  16. È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un’azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza?
    È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.
  17. È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?
    Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta.
  18. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
    Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
  19. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
    Ferme la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
  20. Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un’attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?
    Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l’estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera “garantita”: può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest’ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.
  21. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?
    No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nell’allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell’allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.
  22. Un’impresa che svolge un’attività indicata nell’allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero? 
    Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 2, comma 5, del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
  23. Un’impresa che svolge un’attività funzionale può operare nei confronti di un cliente straniero?
    Sì. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del Dpcm 10 aprile 2020, e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività funzionali, le stesse possono essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
  24. Le attività di produzione di prodotti cosmetici e per l’igiene personale possono proseguire?
    Sì, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l’igiene personale.
  25. L’attività della mia impresa è esclusa da quelle che possono proseguire, tuttavia abbiamo scorte di magazzino e vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa? 
    Il Dpcm 10 aprile 2020 consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa. Pertanto, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.
    Conseguentemente:
    –    le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
    –    le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.
    È comunque consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  26. Fino a quando è stato consentito completare le attività in vista della chiusura?
    Per le attività i cui codici Ateco erano presenti nell’allegato del Dpcm 22 marzo 2020 ma che non sono stati inclusi nell’allegato 3 del Dpcm dell’11 aprile 2020, il termine è quello delle ore 24:00 del 14 aprile 2020, ivi compresa la spedizione della merce in giacenza. Per le attività con codici Ateco successivamente espunti dall’elenco il termine è fissato a tre giorni dall’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che sospende le relative attività. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché’ di pulizia e sanificazione. Anche a seguito della sospensione dell’attività, è sempre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
  27. L’autorizzazione alla prosecuzione delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, si estende anche alle filiere che sono a servizio delle predette attività?
    Sì ma è necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto, che può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.
  28. La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?
    Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.
  29. Non sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attività produttiva?
    Dipende dal codice Ateco di appartenenza dell’attività effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si può fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall’anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate, indicati come attività primaria o prevalente o secondaria.
  30. Siamo un’impresa che oltre all’attività di fabbricazione svolge, in propri laboratori, anche attività di ricerca e sviluppo. Possiamo continuare a esercitare l’attività di ricerca e sviluppo anche se l’attività di fabbricazione è sospesa? 
    L’attività di ricerca scientifica e sviluppo è espressamente autorizzata con il codice Ateco 72, incluso nell’elenco delle attività ammesse.
    Al riguardo si precisa che l’impresa deve fare riferimento al codice Ateco primario e a quelli secondari dichiarati presso le Amministrazioni di riferimento ossia Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e, per i soggetti non iscritti a tale registro, a quanto dichiarato sui modelli fiscali (Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate). Pertanto, anche se l’attività primaria non è autorizzata, l’impresa può continuare ad esercitare l’attività secondaria ammessa.
    Se l’impresa non ha dichiarato come attività primaria o secondaria la ricerca scientifica e sviluppo (codice Ateco 72), potranno continuare, nel rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio, solo le attività funzionali alla filiera di attività di cui è consentita la prosecuzione, previa comunicazione al Prefetto, nella quale devono essere indicate specificamente le imprese o le amministrazioni beneficiarie. Inoltre, possono proseguire tutte le attività che possono essere svolte in modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza.
  31. Un’azienda che produce elettrodomestici o telefoni, attività principale non compresa nei codici Ateco di cui all’allegato 3 del Dpcm 10 aprile 2020, può proseguire la propria attività limitandosi alla produzione di componenti e ricambi per elettrodomestici e telefoni? 
    Sì. Il Dpcm 10 aprile 2020, all’art. 2, comma 3, consente lo svolgimento, fra le altre, delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 (ad esempio, in questo caso, riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari – cod. Ateco 95.12.01; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa – cod. Ateco 95.22.01). L’azienda potrà, pertanto, proseguire la propria attività limitandosi alla produzione di componenti e ricambi per elettrodomestici e telefoni, previa comunicazione al prefetto nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite. Lo svolgimento dell’attività deve comunque avvenire nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
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UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI2020-03-30T09:06:50+00:00
  1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?
    Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
  2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
    Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
  3. Le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico? 
    Sì. Nella direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, fermo restando quanto detto nella stessa direttiva relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli operatori pubblici e l’utenza.
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CANTIERI2020-04-19T15:52:34+00:00
  1. I cantieri rimangono aperti?
    Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal Dpcm 10 aprile 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici Ateco. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al Dpcm del 10 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
  2. È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, anche se l’attività d’impresa è stata chiusa o sospesa?
    Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.
  3. È consentito lo svolgimento di attività edilizie riconducibili al Codice Ateco 43.2 in quanto strumentali ad attività imprenditoriali legittimate ad esercitare?
    È consentito lo svolgimento delle attività riconducibili all’interno del Codice Ateco 43.2 nella misura in cui sono funzionali ad assicurare la continuità di attività imprenditoriali non sospese, nel rispetto delle attuali misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio. Ad esempio: la farmacia che ha necessità non differibile di ampliare un vano per poter esercitare le proprie funzioni in sicurezza può completare i lavori; la struttura della filiera agroalimentare che ha necessità non differibile della piattaforma per la vendita dei prodotti on-line ovvero per custodire la propria produzione, può completare le lavorazioni strettamente necessarie per adibire i capannoni.
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PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI2020-04-26T16:38:25+00:00

  1. Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?
    No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli agricoli, alimentari o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020 (che ha incluso nell’elenco, fra gli altri, gli articoli di cancelleria, libri, abbigliamento per bambini e neonati). Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari o di altri generi vari di cui sia ammessa la vendita), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Si specifica che secondo le disposizioni nazionali non ci sono più differenze tra i diversi giorni.
  2. Le attività commerciali che vendono articoli di abbigliamento sia per adulti che per bambini possono essere riaperte?
    Sì, ma possono vendere solo abbigliamento per bambini e neonati, tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti.
  3. Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?
    Le regole sono indicate all’allegato 5 del Dpcm 10 aprile 2020, fra le quali il mantenimento, in tutte le loro attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.
  4. I negozi che vendono “vestiti per bambini e neonati” possono vendere anche le calzature per bambini?
    Sì, la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature.
  5. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati?
     No, non c’è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all’aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l’attività di vendita di generi alimentari, nonché di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
  6. I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
    Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 10 aprile 2020). È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.
  7. È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?
    No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell’allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.
    Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall’allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
  8. Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l’attività di vendita?
    Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, nonché dell’inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell’attività.
  9. Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?
    Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione); b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
  10. Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l’attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria? 
    Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.
  11. Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?
    Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia.
  12. Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020? 
    No. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari.
  13. Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)? 
    Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  14. Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?
     In seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.
  15. I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?
    In questi esercizi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020.
  16. Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?
    Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
  17. La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?
    Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  18. Gli esercenti devono presentare una nuova SCIA o chiedere un’autorizzazione specifica per poter vendere con consegna a domicilio?
    No, sono sufficienti la SCIA già presentata prima dell’inizio dell’attività o, per i settori in cui è necessaria, l’autorizzazione già ottenuta a svolgere l’attività. Ad esempio, un ristorante potrà consegnare le pietanze a domicilio, anche se prima non rendeva questo servizio. Naturalmente, dovranno essere osservate tutte le norme di settore (incluse quelle igienico sanitarie e le tutele per i lavoratori che consegnano le merci) e dovranno essere evitati, anche al momento della consegna, contatti personali a distanza inferiore a un metro.
  19. Gli stabilimenti balneari sono soggetti a chiusura?
    Sì. Gli stabilimenti balneari devono restare chiusi o l’apertura deve essere sospesa, ove siano già aperti, perché sono pubblici esercizi destinati ad attività ricreative, sportive e perché sono luoghi di aggregazione.
  20. Per uno stabilimento balneare è consentito lo svolgimento di attività lavorativa per sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
    Ferme restando la sospensione dell’attività e la chiusura al pubblico dello stabilimento balneare, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, rimane indispensabile il rispetto delle vigenti prescrizioni sul contenimento del contagio adottate e il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
  21. Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all’interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?
    No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  22. Le concessionarie di automobili rimangono aperte?
    No, rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa.
  23. Il Dpcm prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?
    Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
  24. Sono un’impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?
    Si veda la medesima faq nella sezione “Agricoltura, allevamento e pesca”.
  25. È consentito il commercio al dettaglio di generi alimentari su aree pubbliche al di fuori dei mercati
    No. Con riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche,  il dPCm 10 aprile 2020 consente unicamente la vendita di soli generi alimentari nei mercati. È pertanto esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad esempio, quella effettuata sul demanio marittimo, ovvero da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante).
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AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO e PESCA2020-04-19T15:53:43+00:00
  1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
    No, non sono previste limitazioni.
  2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni.
  3. Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.  La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca?
    Sì, la continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca.
  4. Sono un’impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?
    Sì, previa comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermo restando che i luoghi in cui si svolge tale attività siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle relative prescrizioni sanitarie.
  5. Il DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell’allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?
    Si, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
    Resta fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.
  6. E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
    Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
    Per gli orti di seconde case si veda la faq precedente.
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SCUOLA2020-03-30T09:49:29+00:00
  1. Cosa prevede il decreto per le scuole? 
    È sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
  2. I servizi educativi sono sospesi solo per i bambini della fascia 0-6 anni o anche per quelli di età superiore? 
    Al fine di limitare rischi specifici di contatto, sono sospese tutte le attività socio-educative erogate nei confronti dei minori, quindi anche per bambini e ragazzi sopra i sei anni.
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UNIVERSITÀ2020-04-19T15:54:34+00:00
  1. Cosa prevede il decreto per le università?
    È sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
    Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal Dpcm del 10 aprile 2020; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
  3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
    Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
  4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
    Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
  5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
    Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.
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DISABILITA’2020-04-19T15:56:15+00:00
  1. Mio figlio/a necessita di poter uscire saltuariamente di casa poiché, per la sua disabilità cognitiva, intellettiva o relazionale (ad esempio: autismo) la permanenza prolungata potrebbe peggiorarne la condizione di salute. Sono consentiti in questo caso gli spostamenti? 
    Si può uscire restando nei dintorni di casa, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (sono vietate le attività ludiche e gli assembramenti). È permesso camminare in prossimità della propria abitazione e fare attività motoria. È consigliabile, anche se non obbligatorio, munirsi di altra documentazione che ne attesti la condizione di disabilità o le specifiche necessità (ad esempio: certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito). In questo caso è consentito l’accompagnamento della persona (a prescindere dalla sua età) perché rientra nelle motivazioni di necessità o di salute. Per ulteriori approfondimenti in merito alle persone con disabilità si possono in ogni caso consultare le FAQ specifiche al seguente link.
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SERVIZI SOCIALI2020-03-30T09:57:17+00:00
  1. I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)?
    Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.
  2. Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i  centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza?
    No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, possono continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020?
    Sì. Il DPCM dell’11 marzo 2020, sospende le attività di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché garantiscano la distanza di sicurezza inter personale di un metro. È da ritenersi che pur essendo a titolo gratuito, tali servizi, possano rientrare nella fattispecie indicata. È comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.
  4. Vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in comuni limitrofi. Si tratta di servizi di distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure di consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche del disbrigo di pratiche o del pagamento di bollette. Sono servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento e quindi inderogabilmente necessari per la salute e la soddisfazione di bisogni primari degli utenti. Servizi sociali con queste caratteristiche possono essere considerati “necessari” consentendo quindi ai volontari di muoversi senza incorrere in sanzioni e senza interrompere l’attività?
    Sì, rientrano tra i servizi che si possono continuare a erogare, sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile.
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CERIMONIE ED EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE2020-03-30T09:50:53+00:00
  1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
    Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
  2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
    Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
  3. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
    No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
  4. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
    Sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
    Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
  5. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
    Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro ed evitando ogni forma di assembramento. Il dpcm dell’11 marzo espressamente consente i servizi di pompe funebri e le attività connesse.
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RIUNIONI2020-03-25T07:32:28+00:00
  1. Sono vietate le assemblee condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone?
    Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
  2. E le assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni?
    Vale quanto detto per le assemblee condominiali. Sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
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TURISMO2020-04-19T15:58:32+00:00
  1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
    Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati. Agli italiani e agli stranieri che ancora non hanno concluso il viaggio turistico iniziato in precedenza sono consentiti esclusivamente gli spostamenti strettamente necessari per rientrare il prima possibile nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio; quindi i percorsi stradali per/da aeroporti e/o stazioni ferroviarie di partenza/arrivo e fino alla residenza, abitazione o domicilio). Si raccomanda di verificare, la disponibilità effettiva dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo, prima di recarsi agli aeroporti o alle stazioni ferroviarie e marittime. Per indicazioni sul rientro nel proprio Paese, si raccomanda ai turisti stranieri ancora presenti in Italia di contattare l’ambasciata del loro Paese competente per l’Italia.
  2. Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive devono restare chiusi?
    Gli alberghi possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti. Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
  3. Come si svolge il servizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli alberghi e delle altre strutture ricettive?
    I bar e i ristoranti all’interno degli alberghi e delle strutture ricettive possono continuare a svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti.
  4. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
    Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.
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VIOLAZIONI E SANZIONI2020-04-19T15:59:44+00:00
  1. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura? 
    Ci saranno controlli. Le forze di polizia e la polizia municipale vigileranno sull’osservanza delle regole.
  2. Chi posso chiamare per segnalare la violazione delle disposizioni da parte di terzi?
    È possibile segnalare eventuali violazioni, come sempre, alla polizia municipale o alle altre forze dell’ordine.
  3. Quali sanzioni sono previste dal 26 marzo in caso di violazione delle norme?
    Dal 26 marzo, con l’entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell’epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell’attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l’utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.
    Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.
  4. È prevista l’iscrizione nel casellario giudiziale?
    La sanzione amministrativa (di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) non viene iscritta nel casellario giudiziale. Viene, invece, iscritta la condanna per il nuovo reato contravvenzionale (di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 4), che punisce la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”), salvo che sia stato concesso uno dei benefici previsti dal Codice penale agli articoli 163 (Sospensione condizionale della pena) e 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). In ogni caso anche tale condanna risulterà nel casellario nei casi in cui il relativo certificato sia rilasciato su richiesta di una pubblica amministrazione.
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Tabella Decreto 08.032020-03-12T16:18:59+00:00
Covid-19 – Decreto 08.032020-03-12T16:18:51+00:00
#Iorestoacasa il pdf originale dell’11 marzo 20202020-03-25T07:38:26+00:00
Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici2020-03-23T07:26:54+00:00

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena…

  • Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.
  • Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
  • Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.
  • Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.
  • Chiudi bene il sacchetto.
  • Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria…

  • Non differenziare più i rifiuti di casa tua.
  • Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
  • Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
  • Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
  • Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
  • Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.
  • Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.
  • Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

[ TUTTE LE DOMANDE E LE RISPOSTE ]

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Iss: i consigli per gli ambienti chiusi2020-03-23T07:26:44+00:00

 

Iss: i consigli per gli ambienti chiusi

Restiamo a casa e facciamo attenzione alla pulizia dell’ambiente domestico. Seguendo questi semplici consigli dell’Istituto superiore sanità (Iss) possiamo mantenere l’aria pulita nelle nostre case rendendo più salubre il periodo di isolamento o quarantena. Sono raccomandazioni che valgono in generale per tutti gli ambienti chiusi: da quelli degli uffici e degli esercizi commerciali a quelli dei mezzi di trasporto.

Ricambio dell’aria

– Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.

– Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.

– Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte.

– Ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

– Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).

– Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.

– Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione

A casa

– Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici

– Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2).

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– Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell’aria.

– Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

[ TUTTE LE DOMANDE E LE RISPOSTE ]

Iss: raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per chi le assiste2020-03-23T07:26:33+00:00

Iss: raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per chi le assiste

L’Istituto Superiore di Sanità ha realizzato un poster che fornisce semplici ed utili indicazioni pratiche da seguire per le persone che si trovano in isolamento domiciliare e per coloro che le assistono.

I consigli spaziano dalle misure di igiene sanitaria da osservare, alla raccolta e gestione dei rifiuti, all’uso di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine),  alla gestione e lavaggio della biancheria della casa, alla pulizia di superfici contaminate, alle precauzioni da seguire in caso di allattamento al seno.

 

 


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